Diniego discarico concessionario e rideterminazione somme tra riscosso e dovuto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 167 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al diniego di discarico promosso dal concessionario della riscossione, il giudice contabile non esercita un’azione demolitoria del provvedimento, ma valuta la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote inesigibili. Il diniego è legittimo quando l’attività di riscossione si rivela disordinata, episodica e priva di tempestivi atti esecutivi, con effetti sulla prescrizione del credito. Il ricorso va accolto parzialmente per le sole partite di cui il concessionario dichiari l’avvenuta riscossione, con rideterminazione della somma ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999. Il beneficio della riduzione a un ottavo non è applicabile all’esito del rigetto, essendo dovuto l’importo nella misura di un terzo.
Il Fatto
La vicenda si inserisce nel contenzioso tra un Comune e la società concessionaria incaricata della riscossione dei suoi crediti. Avviata una verifica su 142 partite, l’ente locale adottò altrettanti provvedimenti di diniego del discarico per la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo nei confronti di diversi debitori. La società impugnò i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, eccependo vizi procedimentali e l’insussistenza del potere di controllo del Comune, in forza delle norme della legge finanziaria per il 2015 sul cosiddetto scalare inverso.
La complessa vicenda processuale ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi. Con la sentenza n. 51/2019 il giudice delle leggi escluse la riferibilità delle disposizioni derogatorie alla società, ritenuta di natura privata, richiamando la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Con la sentenza n. 66/2022 dichiarò illegittimo l’art. 1, comma 815, l. n. 160/2019, che estendeva retroattivamente quelle norme ai concessionari privati. Riassunti i giudizi, la questione giunge alla decisione odierna.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la propria giurisprudenza consolidata: il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non concerne la legittimità degli atti dell’ente creditore, ma la sussistenza del diritto al rimborso. Eventuali vizi amministrativi rilevano solo se si riverberano su quel diritto. Le sentenze costituzionali hanno chiarito che ai rapporti in esame si applica esclusivamente la normativa ordinaria. Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento, la società non può dirsi inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità: occorre verificare i presupposti sostanziali del discarico.
La Corte ha respinto l’eccezione di decadenza dell’ente dal potere di contestazione, poiché l’avverbio “immediatamente” dell’art. 20, comma 1 non pone un termine certo. La società, cessionaria di ramo d’azienda, è subentrata nei rapporti del precedente concessionario. Il diniego, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività di riscossione, che il concessionario può e deve proseguire: il Collegio deve quindi tener conto delle somme medio tempore riscosse.
Sul caso concreto, la documentazione evidenzia un’attività di riscossione disordinata e frazionata in atti meramente ripetitivi, con lunghe pause procedimentali. Le verifiche patrimoniali sono tardive; gli atti esecutivi non tempestivi e privi di recupero. Nell’arco di oltre un decennio l’attività si è limitata alla notifica di ingiunzioni e intimazioni. Sussistono dunque i presupposti del diniego ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Irrilevante la sopravvenuta rottamazione dei crediti, essendo già gravemente pregiudicata la possibilità di un esito positivo.
Il ricorso è invece parzialmente accolto per le partite che la società ha dichiarato riscosse, dovendosi escludere per esse la legittimità del diniego, con rideterminazione ai sensi dell’art. 20, comma 4. Quanto al quantum, l’eccezione è infondata: la riduzione a un ottavo è prevista solo per il pagamento entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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