Responsabilità sanitaria: danno erariale da DRG e riparto tra controllori (Corte dei Conti Sez. II App. n. 302 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente a indebita codifica DRG di prestazioni sanitarie, il danno è certo, attuale e concreto anche quando l’amministrazione disponga di rimedi amministrativi o giudiziali di recupero del credito, poiché tali strumenti non si pongono in rapporto di esclusione con l’azione erariale. Il doloso occultamento del danno rileva in senso obiettivo, quale impossibilità di percepirne l’esistenza e la consistenza, e non presuppone una condotta occultatrice del debitore né una corrispondenza biunivoca con il titolo doloso di imputazione: il termine prescrizionale quinquennale decorre unitariamente per tutti i corresponsabili. La responsabilità dei soggetti investiti dei poteri di controllo, per colpa grave e in via sussidiaria, va parametrata ai periodi di effettivo esercizio delle funzioni, non potendo l’appello del solo convenuto condurre a un peggioramento della sua posizione.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale della Basilicata, con sentenza n. 61/2021, aveva condannato la struttura sanitaria privata e il suo amministratore, per dolo e in solido, al risarcimento di oltre 7,3 milioni di euro in favore della Regione, per indebite remunerazioni ottenute mediante errata codifica DRG delle prestazioni erogate nel triennio 2014-2016. In via sussidiaria, per colpa grave, erano stati condannati due dirigenti medici succedutisi nei controlli di congruità e appropriatezza sulle strutture accreditate, con addebiti ridotti del 50%.

Tutti i condannati, eccettuata la struttura, proponevano appelli separati, lamentando vizi procedurali, l’omessa sospensione del processo per la pendenza di giudizi civili, penali e amministrativi, la nullità degli atti per genericità e tardività, la prescrizione parziale e, nel merito, l’insussistenza del danno e dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha disposto la riunione degli appelli ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c. ed escluso la sospensione del processo. L’art. 106, comma 1, c.g.c. richiede un vincolo di stretta consequenzialità giuridica tra le controversie, non un mero collegamento fattuale o di opportunità. I giudizi civili sui tetti di spesa, quelli amministrativi sulla convenzione e quelli penali sulle cartelle contraffatte — mai fatturate e quindi estranee al danno — non costituiscono antecedente logico-giuridico indispensabile. Irrilevante anche l’assoluzione penale ex art. 530, cpv., c.p.p., poiché il fatto oggetto del giudizio contabile è diverso.

Le eccezioni di rito sono respinte. La tardività della memoria del pubblico ministero non è inammissibile solo perché non contestata tempestivamente in primo grado, ma è comunque infondata: mancando il decreto di fissazione dell’udienza, difetta nel processo contabile una disciplina suppletiva e una sanzione di inutilizzabilità. La mancata rinnovazione dell’invito a dedurre non vizia la citazione, poiché l’art. 67, comma 7, c.g.c. consente accertamenti sugli ulteriori elementi emersi dalle controdeduzioni, senza nuovo invito, purché i nuovi elementi siano comunicati.

La Corte ha quindi distinto due componenti di danno. Quella riferibile ai DRG diversi dal 211 è stata annullata: il risultato della classificazione è frutto di giudizi tecnici non sindacabili nel merito, e la relazione causale con il vertice aziendale è debole, poiché la responsabilità della corretta compilazione spetta al medico dimettente e al direttore sanitario, mai coinvolti.

Diversamente, per la sistematica sussunzione delle infiltrazioni di PRP nel DRG 211 emerge un disegno unitario e consapevole, riferibile al vertice aziendale, cui l’indebita remunerazione è ascrivibile a titolo doloso. Resta ferma la responsabilità sussidiaria dei due controllori, pari al 50% dell’importo di 1.554.162,00 euro. Il riparto tra gli stessi è riformulato in base ai periodi di investitura: per il primo, il passaggio dal 74% al 46%; per il secondo, la quota del 26% è confermata, perché il criterio temporale comporterebbe un peggioramento precluso in assenza di appello del pubblico ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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