Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 19 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza ai sensi dell’art. 144 c.g.c., immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica. Tale forma di definizione non varia in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. differenziazioni tra decreto che accolga o rigetti il ricorso. Una volta depositati i conti giudiziali, il giudizio si estingue per cessata materia del contendere, ferme restando le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nella procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato di fissare un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile di un Comune, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione. Il conto riguardava la gestione dell’imposta di soggiorno per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, limitatamente al periodo dall’01/01/2014 al 31/07/2014.

Con decreto del giudice era stato fissato il termine per la resa del conto. L’agente contabile ha poi trasmesso la dichiarazione di cessazione dell’attività di struttura ricettiva, e il Comune ha inviato la documentazione attestante l’avvenuta cessazione dell’attività. I conti giudiziali risultano depositati.

La Motivazione della Corte

La questione attiene alla definizione del giudizio instaurato con il ricorso della Procura per la fissazione del termine di resa del conto. Il Collegio monocratico richiama la giurisprudenza di legittimità, citando Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071, e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il procedimento per resa di conto ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi.

Il punto centrale è la qualificazione della decisione. Il giudizio si definisce mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Tale forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico venga ad assumere, poiché dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.

Dalla disamina degli atti risulta che i conti giudiziali sono stati depositati. Il Pubblico ministero, in camera di consiglio, ha concluso per la cessata materia del contendere. Sussistono pertanto le condizioni per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Il Collegio precisa che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c., e che, in mancanza di contraddittorio, non vi è luogo a provvedere sulle spese. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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