Insussistenza obbligo di conto giudiziale per consegnatario di beni mobili (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 213 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, che grava invece sui consegnatari con debito di custodia. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio; il debito di vigilanza concerne la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato. Ne consegue che, ove il consegnatario abbia un mero obbligo di vigilanza, il giudizio di conto è improcedibile per difetto dei presupposti normativi.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso per l’esercizio finanziario 2013 da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune. Il magistrato istruttore, rilevata l’insussistenza degli elementi per una proposta di regolarità del conto e di discarico, ha deferito la questione al Collegio.
Il conto risultava sottoscritto dal consegnatario e dalla responsabile del servizio finanziario e depositato con ampio ritardo rispetto alla tempistica dell’art. 139 del Codice di Giustizia Contabile. Allo stesso era allegata la determinazione di parifica generale dei conti. Il consegnatario ha depositato memoria, chiedendo la declaratoria di improcedibilità, e all’udienza il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo sulla resa del conto. L’art. 93 del T.U.E.L. impone l’obbligo per il tesoriere e per ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali. La formulazione richiama la gestione e i beni senza distinzione, ma è principio consolidato che solo i consegnatari con debito di custodia siano tenuti al conto giudiziale.
La Corte richiama l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza, mentre gli artt. 11 e 23 impongono il conto ai consegnatari con debito di custodia.
Il Collegio distingue analiticamente le due figure. Il debito di custodia connota gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze e rimanenze, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza identifica la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato, nei limiti funzionali alle esigenze dell’ufficio. Solo una giacenza eccedente la ragionevole necessità di funzionamento configura una vera gestione contabile soggetta al giudizio.
Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso all’ufficio per le ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per la successiva distribuzione. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente difetto dei presupposti per la resa del conto.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., le spese processuali sono compensate.
Nota della Redazione
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