Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 1180 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale perseguito con il ricorso, conseguita in via cautelare, determina la carenza di interesse e l’improcedibilità dell’azione annullatoria, stante l’inutilità della pronuncia richiesta. La regolazione delle spese segue però il criterio della soccombenza virtuale, che consente al giudice di porre le spese a carico dell’Amministrazione quando il provvedimento impugnato risulti affetto da vizi di incompetenza. Il diniego opposto con delibera consiliare a un’istanza che, per Statuto e per art. 107, comma 3, lettera f, d.lgs. n. 267/2000, rientra nei compiti dirigenziali è espressione di un potere esercitato da organo incompetente.
Il Fatto
Un’associazione religiosa chiede al Comune la messa a disposizione, per il 17 giugno 2024 e per la fascia oraria dalle 6 alle 11, di uno spazio idoneo a celebrare una festività musulmana, con presenza massima stimata di duecento persone. Il Comune non riscontra l’istanza. Il Consiglio comunale, con una delibera di fine maggio 2024, approva una mozione che invita a respingere la richiesta.
L’associazione impugna sia il silenzio sia la delibera, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e, in subordine, l’annullamento del deliberato ove qualificato come diniego. In sede cautelare monocratica il Presidente della sezione sospende l’esecuzione della delibera e ordina al Comune di consentire l’utilizzo del campo sportivo, con coordinamento delle esigenze di sicurezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude la sussistenza di un silenzio inadempimento. La lettura della delibera consiliare, unita al contegno complessivo tenuto dal Comune, induce a qualificarla come provvedimento di diniego dell’istanza. Prevale, quindi, l’azione impugnatoria rispetto a quella avverso il silenzio.
Su questa premessa si innesta l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’interesse a ricorrere ex art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39 c.p.a., deve essere concreto e attuale, consistente in un’utilità diretta e immediata.
Nel caso di specie l’associazione ha ottenuto, in virtù della tutela cautelare, lo spazio richiesto e la festività si è regolarmente svolta. La sopravvenienza integra un radicale mutamento della situazione di fatto che rende inutile la pronuncia annullatoria, con conseguente declaratoria ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.–
Il Collegio respinge la prospettazione difensiva di un interesse permanente alla disponibilità di un luogo di culto. Tale aspirazione prescinde da una specifica istanza rivolta al Comune e si sostanzia in un’inammissibile richiesta di condanna ad un facere specifico. L’art. 34, comma 3, c.p.a. perimetra in modo tassativo l’interesse che consente la prosecuzione del giudizio alla sola finalità risarcitoria, non emergendo nel caso un tertium genus.
Improcedibile il ricorso, le spese restano regolate secondo la soccombenza virtuale. Richiamando le considerazioni già svolte in sede cautelare, il Collegio ritiene fondato il quarto motivo, assorbente, che denuncia l’incompetenza del Consiglio e della Giunta. Il diniego dell’istanza appartiene, per artt. 42, 48 e 107, comma 3, lettera f, d.lgs. n. 267/2000 e per l’art. 63, comma 2, dello Statuto, ai compiti dirigenziali.
Nota della Redazione
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