Estinzione del giudizio di conto per decorso del termine quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 334 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto, previsto dall’art. 150, comma 1, c.g.c., decorre dal formale e corretto deposito del conto giudiziale. Quando la resa è trasmessa mediante posta elettronica certificata, modalità ammessa dalla normativa vigente all’epoca dei fatti, il deposito si perfeziona con l’invio e non con il successivo re-invio nel sistema informativo della Corte. Le disfunzioni operative dell’ufficio giudiziario, non opponibili all’agente contabile, non elidono l’avvenuto invio con PEC né possono pregiudicare l’affidamento dell’agente sul decorso del termine. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non è impedita dalla sospensione feriale né da quella emergenziale, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un ateneo per l’esercizio 2017, riferibile all’agente contabile dell’ente. Il conto, inizialmente inserito in una resa cumulativa, era stato separato d’ufficio dal magistrato istruttore e acquisito nei sistemi informativi in data 3 dicembre 2019, in assenza della sottoscrizione dell’agente.

Con relazione di irregolarità del 2024 il magistrato istruttore rilevava l’assenza dei presupposti di procedibilità e, in subordine, rimetteva al Collegio la valutazione sull’irregolarità del conto. L’agente eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo che il deposito fosse avvenuto via PEC il 17 luglio 2018. La questione centrale diviene, quindi, l’individuazione della data dalla quale decorre il termine decadenziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della disciplina del deposito dei conti giudiziali. Prima dell’introduzione del sistema SIRECO, attivo dal 5 agosto 2019, la trasmissione poteva avvenire mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità del D.P. corte conti n. 98 del 20 ottobre 2015. L’art. 5 del decreto riconosceva piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi con PEC, con perfezionamento attestato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, e imponeva alla Segreteria di confermare la presa in carico e attribuire il numero di protocollo entro il giorno lavorativo successivo.

Su tale base, la Corte osserva che l’invio del conto è avvenuto via PEC il 17 luglio 2018 e che la documentazione coincideva integralmente con quella poi re-inviata tramite SIRECO il 3 dicembre 2019. Il deposito avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 18 luglio 2018. Ciò non è avvenuto per disfunzioni legate all’avvio del nuovo applicativo e a una prolungata interruzione dello stesso.

Il Collegio afferma che le disfunzioni operative e le incertezze tecniche e normative dell’ufficio non sono opponibili all’agente e non possono pregiudicare la sua posizione, l’interesse alla certezza delle tutele né l’affidamento sull’operato dell’ufficio giudiziario e sul decorso del termine decadenziale. Al successivo invio tramite SIRECO non può attribuirsi alcuna valenza interruttiva o novativa: l’interruzione è prevista solo nelle ipotesi tassative dell’art. 150, comma 1, c.g.c.

La Corte qualifica l’estinzione come causa speciale a carattere sostanziale e decadenziale, con effetti processuali, non correlata ad alcuna attività incombente sull’agente. Richiama sul punto Sez. giur. Sicilia n. 22/2023, Sez. giur. Veneto n. 36/2014 e Sez. Piemonte n. 112/2008. Esclude, infine, la rilevanza della sospensione feriale e della sospensione emergenziale, di incerta applicabilità.

Accertato il perfezionamento del deposito al 18 luglio 2018 e il deposito della relazione al 3 dicembre 2024, oltre il termine quinquennale, il giudizio è dichiarato estinto, con restituzione degli atti e comunicazioni all’amministrazione e al pubblico ministero. Respinge, inoltre, l’istanza di oscuramento dei dati, non essendo emersi dati sensibili né compromissione dell’onore e della reputazione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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