Rendiconto Regione siciliana 2022: residui attivi e passivi non regolari (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 208 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di verifica del rendiconto generale della Regione, la Sezione di controllo dichiara la non regolarità delle partite del conto del bilancio che difettino dei requisiti di esigibilità, certezza e corretta imputazione. La conservazione di residui attivi di dubbia realizzabilità, come la cancellazione di parte di un accertamento con reimputazione dell’entrata a un esercizio successivo, altera il risultato del bilancio. Parimenti irregolari sono i residui passivi mantenuti senza l’effettiva sussistenza del debito. La non regolarità può essere totale o riferita a singole quote dell’importo iscritto.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha svolto la verifica del Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2022, approvato e poi rettificato dalla Giunta con le deliberazioni n. 427 del 26 ottobre 2023 e n. 188 del 22 maggio 2024. I magistrati istruttori hanno trasmesso le relazioni sulle partite di rispettiva competenza, riguardanti residui attivi e residui passivi.

Con la deliberazione n. 35/2025/GEST del 19 febbraio 2025 la Sezione ha approvato le relazioni ai fini del contraddittorio. L’Amministrazione regionale ha depositato le proprie deduzioni, esaminate nella camera di consiglio del 25 marzo 2025. Convocata l’adunanza pubblica del 7 maggio 2025, il contraddittorio è stato discusso alla presenza dei rappresentanti regionali e si è concluso con il deposito della deliberazione impugnata.

La Motivazione della Corte

Il percorso argomentativo prende le mosse dalla programmazione dell’attività di controllo per gli anni 2024 e 2025 e dall’avvio delle attività di verifica, disposto con la deliberazione n. 151/2024/INPR dell’11 giugno 2024. La Sezione richiama l’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 655 del 1948, che le attribuisce il compito di verificare il rendiconto generale della Regione, e l’art. 20 della legge n. 243 del 2012 in materia di controllo sui bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Sul piano sostanziale, la Sezione ha scrutinato le deduzioni trasmesse dall’Amministrazione e, all’esito, ha ritenuto che non tutte le partite iscritte nel conto del bilancio soddisfino i requisiti di regolarità. L’approvazione della Relazione allegata costituisce il presupposto formale della dichiarazione contenuta nel dispositivo, con la quale si accerta la non regolarità di specifiche poste delle entrate e delle spese.

Quanto ai residui attivi, la Corte contesta plurimi profili: vi sono accertamenti conservati pur essendo il credito di difficile o improbabile realizzazione; in altri casi la irregolarità deriva dalla cancellazione di parte dell’accertamento e del residuo, con reimputazione dell’entrata alla competenza di un esercizio successivo, con ciò posticipando artificiosamente la manifestazione dell’incasso.

Quanto ai residui passivi, la Corte segue il criterio opposto e simmetrico: la conservazione della posta è irregolare, in tutto o in parte, quando difetti la esigibilità della spesa o l’effettiva sussistenza dell’obbligazione. Il carattere parziale dell’accertamento di irregolarità dimostra che la verifica non è di massa, ma selettiva e analitica, condotta partita per partita lungo ciascun capitolo di entrata e di spesa.

Il dispositivo si chiude con l’approvazione della Relazione e con l’ordine di trasmissione della deliberazione e dell’allegato alla Presidenza della Regione, all’Assemblea Regionale Siciliana, all’Assessorato dell’Economia, al Ragioniere generale e al Collegio dei revisori, anche per il successivo inoltro alle amministrazioni interessate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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