Reddito di cittadinanza: illecito il ricalcolo per misure cautelari non ostative (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 153 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione sul danno erariale derivante dall’indebita percezione del reddito di cittadinanza, poiché l’istituto non è preordinato al solo fine di solidarietà sociale, ma costituisce misura di politica attiva del lavoro connotata da condizionalità e da un rapporto di servizio tra beneficiario e amministrazione erogatrice. Nel merito, la riduzione del parametro della scala di equivalenza prevista dall’art. 3, comma 13, del d.l. n. 4/2019 opera solo se il componente del nucleo familiare sottoposto a misura cautelare personale si trovi in stato detentivo per effetto della misura, oppure se la misura riguardi uno dei reati ostativi tassativamente indicati dall’art. 7, comma 3, del d.l. n. 4/2019. La sottoposizione a misura cautelare per un reato qualsiasi non preclude pertanto l’accesso al beneficio né giustifica il ricalcolo del contributo.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha esercitato l’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del percettore del reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al pagamento di poco meno di settemila euro, oltre interessi e spese.
La contestazione riguarda l’omessa comunicazione, nelle tre domande presentate tra il 2019 e il 2021, della sottoposizione del richiedente stesso e di un familiare convivente a misure cautelari personali. Secondo la Procura, tale omissione avrebbe indotto in errore l’ente erogatore, riconoscendo il contributo in misura superiore al dovuto. Esperito l’invito a dedurre e non accettato il rito monitorio, il convenuto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, regolarmente raggiunto sia dall’invito a dedurre sia dall’atto di citazione. Affronta poi la questione pregiudiziale di giurisdizione, che si pone in continuità con i precedenti della Sezione e con l’indirizzo della Sezione II Giurisdizionale d’Appello.
La Corte ricostruisce la natura dell’istituto, istituito dall’art. 1 del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, e qualificato come misura di politica attiva del lavoro. Le numerose condizionalità che lo accompagnano — disponibilità immediata al lavoro e adesione a un percorso personalizzato di inserimento — rendono recessivo il fine assistenziale. Da qui il rapporto di servizio tra beneficiario e amministrazione erogatrice, che fonda la giurisdizione contabile.
Il Collegio dà atto dell’orientamento contrario espresso dalla Corte di cassazione, che riserva al giudice ordinario la cognizione dei sussidi destinati ad esclusivo scopo di solidarietà. Rileva tuttavia che il reddito di cittadinanza non è stato introdotto esclusivamente a tale fine e conferma l’adesione all’indirizzo prevalente, seguito anche da numerose Sezioni regionali e avallato dalla qualificazione dell’istituto operata dalla Corte costituzionale n. 31/2025.
Nel merito la domanda non è fondata. L’art. 7, comma 3, del d.l. n. 4/2019 individua tassativamente i reati ostativi all’accesso al beneficio, tra cui le associazioni con finalità di terrorismo, le associazioni mafiose, la strage e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La sottoposizione a misura cautelare rileva, anche ai fini della scala di equivalenza, solo se determina lo stato detentivo o se concerne uno di tali delitti.
Nel caso concreto nessuna delle due condizioni ricorre: le misure applicate — divieto di ritorno nel Comune di residenza originaria per il ricorrente e obbligo di soggiorno nel Comune di residenza del nucleo per il familiare — non hanno comportato alcuno stato detentivo nel periodo del ricalcolo, e non risultano riferibili a reati ostativi. La domanda è pertanto rigettata per assenza dei presupposti della responsabilità amministrativa, con nulla sulle spese.
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Nota della Redazione
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