Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 199 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per la riliquidazione del trattamento di quiescenza, la sopravvenuta definizione in sede amministrativa della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse del ricorrente all’accertamento giudiziale. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza virtuale e si accollano all’istituto previdenziale quando l’adeguamento provvedimentale del diritto è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale. La dichiarazione di cessazione non preclude la condanna alle spese, proprio perché il riconoscimento tardivo del diritto presuppone l’accertamento della ragione sostanziale del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, già Assistente Capo della Polizia Penitenziaria in quiescenza, ha domandato la rideterminazione e la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, a seguito dell’emissione del nuovo modello PA04 da parte dell’amministrazione di appartenenza, invocando il ricalcolo ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Costituitosi il giudizio, l’INPS ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo medio tempore proceduto alla riliquidazione della prestazione con apposita determinazione. Il giudizio è stato rinviato più volte per consentire la produzione documentale comprovante l’adeguamento pensionistico e la liquidazione degli arretrati, fino al deposito integrativo intervenuto in data 12 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva che la questione controversa dedotta in giudizio ha trovato soluzione in sede amministrativa, come comprovato dal deposito del cedolino aggiornato con le somme dovute a titolo di arretrati. Non vi sono dunque motivi per disattendere la concorde richiesta delle parti di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il profilo di maggiore interesse attiene alle spese. Il ricorrente ha invocato il principio della soccombenza virtuale, e la Corte lo ha accolto richiamando il proprio precedente C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017. Le spese del giudizio devono quindi accollarsi all’Istituto resistente.
La ragione è esplicitata con chiarezza: il riconoscimento provvedimentale del diritto, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, è pacificamente avvenuto in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale, come emerge dalla documentazione depositata dall’INPS.
La condanna alle spese, liquidate equitativamente in complessivi € 400,00 oltre oneri e accessori di legge, è disposta in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Il provvedimento definisce così il giudizio senza esaminare nel merito la fondatezza della pretesa, ma traendo dalle modalità e dai tempi dell’adeguamento amministrativo la conferma implicita della sua ragione sostanziale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.