Assessori regionali titolari di carta di credito agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 102 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli amministratori regionali assegnatari e utilizzatori di carte di credito regionali rivestono la qualifica di agenti contabili di diritto e sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Tale qualifica discende dalle leggi statali di contabilità pubblica e si fonda sul maneggio di denaro pubblico e sulla correlata assegnazione dello strumento di pagamento, con il quale l’assegnatario dispone direttamente del denaro dell’ente senza mediazione di altro ufficio. È precluso al legislatore regionale intervenire sulla qualifica di agente contabile, che attiene alla materia “giurisdizione e norme processuali” di competenza esclusiva dello Stato. La disciplina regionale può regolare solo l’organizzazione interna della gestione. Il giudizio di conto ha carattere indefettibile e per gli organi delle Regioni non opera la deroga prevista per gli organi supremi dello Stato.

Il Fatto

Il decreto del giudice monocratico della Sezione ha accolto il ricorso per resa di conto proposto dalla Procura regionale, assegnando agli assessori regionali utilizzatori di carte di credito il termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli anni dal 2015 al 2021.

L’opponente ha impugnato il decreto davanti alla Sezione giurisdizionale, eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sul presupposto che gli assessori non siano agenti contabili. Ha inoltre dedotto la prescrizione delle annualità anteriori al quinquennio e, in via subordinata, il deferimento alle Sezioni riunite di una questione di massima per contrasto giurisprudenziale, nonché la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 114 c.g.c.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara ammissibile l’intervento della Regione, che ha dedotto un interesse concreto alla tutela del proprio ordinamento di settore. Passa poi all’esame della richiesta di deferimento alle Sezioni riunite.

Il Collegio osserva che gli artt. 11 e 114 del d.lgs. n. 174/2016 riservano il potere di rimessione alle sole sezioni giurisdizionali d’appello, oltre che al Presidente della Corte e al Procuratore generale. Le sezioni territoriali non sono legittimate a sollevare questioni di massima. Nel caso concreto difetta inoltre il presupposto oggettivo del contrasto: delle pronunce richiamate solo una si pone effettivamente in contrasto con l’orientamento della Sezione, mentre la diversità di indirizzi è fisiologica.

La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata. La funzione nomofilattica è affidata alle Sezioni riunite, ma rispetto alle sentenze non appellabili opera anche il sistema delle impugnazioni, che svolge un essenziale ruolo di armonizzazione interpretativa. Non è quindi integrato alcun vulnus rispetto agli artt. 3, 24, 103 e 111 Cost.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la nozione di agente contabile muovendo dall’art. 178 r.d. n. 827/1924, dall’art. 74 r.d. n. 2440/1923 e dall’art. 44 r.d. n. 1214/1934, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui la nozione si fonda sul presupposto del maneggio di denaro pubblico gestito secondo uno schema contabile.

Quanto alle carte di credito, il d.m. Tesoro n. 701/1996 prevede ordini di accreditamento a favore del dirigente delegato e la resa del conto da parte dei titolari delle contabilità speciali. Nel caso della Regione Liguria mancano però sia la delega sia la contabilità speciale. Le carte sono collegate al conto corrente dell’economo e l’amministratore dispone direttamente del denaro pubblico. Il Collegio reputa quindi sussistente la qualifica di agente contabile di diritto, inconferente essendo il richiamo alla normativa regionale, che non può incidere sulla qualifica.

Il richiamo alla disciplina dei funzionari delegati non giova all’opponente, poiché difettano i presupposti della contabilità su aperture di credito. Né vale il parallelo con i presidenti dei gruppi consiliari, la cui sottrazione al giudizio di conto dipende da ragioni peculiari estranee alla fattispecie. L’opposizione è pertanto rigettata, con condanna alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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