Certificazione positiva dei costi del rinnovo contrattuale del personale non dirigenziale (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 85 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla contrattazione collettiva del personale regionale e camerale, ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, la Corte dei conti esprime una certificazione positiva solo quando l’attendibilità dei costi e la loro compatibilità economica e finanziaria risultino comprovate dalla documentazione trasmessa dagli enti interessati. La valutazione economica si fonda sul raffronto tra gli incrementi retributivi e l’andamento dell’indice IPCA: gli aumenti contrattuali non devono eccedere la dinamica dei prezzi al consumo nel periodo considerato. La compatibilità finanziaria richiede che i costi restino entro il plafond delle risorse stanziate o accantonate, analiticamente desumibili dai documenti ufficiali di bilancio. L’attendibilità dei calcoli deve trovare puntuale evidenza nella relazione tecnica predisposta da APRAN, con allegazione della documentazione dimostrativa.
Il Fatto
Il Segretario generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, per la prescritta certificazione, l’ipotesi di accordo stralcio siglata il 2 ottobre 2025 per il rinnovo del contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione e delle Camere di Commercio di Trento e Bolzano, con riferimento al triennio economico e giuridico 2022-2024. La trasmissione è stata disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 15 ottobre 2025, con la quale è stata anche autorizzata la sottoscrizione definitiva.
Unitamente all’ipotesi di accordo sono pervenute le relazioni di compatibilità finanziaria di ciascun ente e una nota integrativa regionale. La questione sottoposta alla Sezione non attiene al merito delle scelte negoziali, ma alla verifica dei costi e della loro sostenibilità nei bilanci dei tre enti coinvolti.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo che ha attribuito alla Corte dei conti il controllo sui contratti collettivi, richiamando l’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, l’art. 11, comma 4, lett. f), della legge n. 59/1997 e l’art. 47 del d.lgs. n. 165/2001. La verifica riguarda la sola compatibilità economico-finanziaria, non il contenuto delle clausole negoziate.
La Corte ricostruisce in via preliminare gli istituti modificati dall’accordo: retribuzione tabellare, lavoro agile, congedi parentali, progressioni economiche, fondi per la produttività e per il sistema di classificazione, indennità di bilinguità. Si tratta di una rassegna necessaria a individuare le voci di spesa da valutare nei prospetti.
Il fulcro della decisione è il confronto tra risorse e impieghi per ciascun ente. Per la Regione il calcolo è effettuato applicando l’art. 7, comma 5, della legge regionale n. 3/2000, che ancora la verifica alla consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente la decorrenza economica: sono considerate 587,21 unità equivalenti al 31 dicembre 2021. Le tabelle di raffronto mostrano avanzi residui di risorse per tutti e tre gli enti, con oneri che non eccedono il plafond disponibile.
Quanto alla compatibilità economica, la Sezione adotta il parametro dell’indice IPCA. La relazione tecnica quantifica la perdita di potere di acquisto nel triennio nel 14,80%, mentre l’incremento della spesa complessiva a regime è stimato nell’ordine del 10,4% sul monte salari 2021, corrispondente a un aumento dello stipendio tabellare del 10,7%. Su questa base gli incrementi contrattuali risultano contenuti nella dinamica inflativa e dunque compatibili.
La Corte non si limita alla certificazione, ma formula osservazioni per il futuro: le risorse stanziate o accantonate devono essere analiticamente desumibili dai documenti ufficiali di bilancio, con allegazione della documentazione dimostrativa, e i costi devono trovare puntuale evidenza nella relazione tecnica predisposta da APRAN. L’ipotesi di accordo è quindi certificata positivamente, fatte salve le osservazioni contenute nel rapporto, che costituisce parte integrante della deliberazione.
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Nota della Redazione
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