Il controllo della Corte dei conti sui progetti PNRR: criticità gestionali nel monitoraggio dell’attuazione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 14 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima) La Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di controllo sulla gestione di cui all’art. 100 Cost., verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni, accertando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, anche in corso di esercizio. Nell’ambito del procedimento di controllo disciplinato dall’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, la Sezione regionale di controllo accerta la presenza di profili di criticità nella gestione di progetti finanziati con risorse del PNRR e dispone la trasmissione di una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione dell’intervento. L’esito negativo del controllo sulla gestione non determina un automatismo con la responsabilità di singoli funzionari o amministratori, ma può costituire elemento o indizio per una distinta valutazione complessiva.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato d’ufficio un procedimento di controllo avente ad oggetto il monitoraggio e la verifica di un intervento finanziato con risorse a valere sul PNRR, identificato dal CUP n. B65B22002180001 nell’ambito della misura M5C2-I3.01.00, relativo alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente indoor in via Compagnone, di cui il Comune di Napoli è soggetto attuatore. Il progetto, ammesso a finanziamento con decreto del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha un valore complessivo di euro 9.504.000,00, di cui euro 7.920.000,00 a valere sul PNRR ed euro 1.584.000,00 a valere sul Fondo Opere Indifferibili (FOI). Con nota del 23 luglio 2025, il Magistrato istruttore ha invitato il Comune a fornire una relazione sullo stato di avanzamento del progetto, con specifico riferimento alla gestione amministrativa, all’attuazione dell’intervento e alla gestione economico-finanziaria. A seguito di proroga, il Comune ha trasmesso la relazione in data 8 settembre 2025, tramite il sistema informativo Con.Te.
All’esito dell’attività istruttoria, la Sezione ha rilevato criticità in ordine all’importo dell’intervento conseguente all’aggiudicazione, all’avanzamento economico-finanziario del progetto e all’implementazione di un sistema interno di audit. Con la deliberazione in commento, la Corte ha accertato la presenza dei profili di criticità e ha disposto la trasmissione di una relazione di aggiornamento entro il 15 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
La Sezione regionale di controllo premette che l’esame della realizzazione degli interventi finanziati con risorse comunitarie a valere sul PNRR si inquadra nell’ambito del controllo sulla gestione di cui all’art. 100 Cost., in combinato con l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La Corte è chiamata a verificare, anche in corso di esercizio, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni di ciascuna amministrazione e la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge. Viene chiarito che non sussiste un rapporto diretto o un automatismo tra esito negativo del controllo sulla gestione e responsabilità di singoli funzionari, potendo la rilevazione di illegittimità o di cattivo funzionamento dei controlli interni essere assunta a elemento o indizio per una distinta valutazione complessiva, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 29 del 1995.
Con riferimento al primo profilo di criticità, la Sezione rileva che non risulta trasmessa documentazione utile a comprendere l’adempimento degli oneri procedimentali richiesti dal Dipartimento dello Sport nella comunicazione del 22 gennaio 2025, con cui era stato espresso il nulla osta all’utilizzo delle economie di gara — pari a euro 1.237.145,06 — con esclusione della quota parte del ribasso d’asta imputabile al FOI per euro 206.190,84, in quanto utilizzabile per adeguamento prezzi e non per lavori suppletivi. Inoltre, non risultano chiari i contenuti della determinazione dirigenziale n. 10 del 4 aprile 2025, con cui il nuovo RUP ha approvato un progetto esecutivo di importo complessivo pari a euro 9.504.000,00, ossia per un valore pari al medesimo importo inizialmente posto a base di gara, circostanza che richiede maggiori chiarimenti tenuto conto delle pregresse vicende procedimentali.
Quanto alla gestione economico-finanziaria, la Sezione evidenzia che i dati comunicati dal Comune non restituiscono una chiara rappresentazione contabile della gestione dell’opera. Emergono impegni pari a euro 8.265.828,76, inferiori al finanziamento totale, senza che risulti chiarito se per la differenza siano intervenute reimputazioni di stanziamenti o se quote di spesa siano confluite nell’avanzo di amministrazione nei rendiconti 2022-2024 ovvero nel fondo pluriennale vincolato. Il Comune ha altresì dichiarato di non avere provveduto alla valutazione dei fabbisogni economici connessi alla fase di gestione e manutenzione dell’impianto successiva al completamento dei lavori.
Dall’incrocio dei dati contabili comunicati in sede istruttoria con le risultanze del sistema ReGiS, la Corte ha rilevato significative discordanze: alla data del 16 dicembre 2025, l’avanzamento economico-finanziario del progetto indicava un importo totale dei costi realizzati pari a euro 1.715.292,35, con un avanzamento del 18,4%, mentre l’importo totale dei pagamenti approvati risultava pari a 0,00 su euro 1.716.580,35. La Sezione ha inoltre rilevato che nell’Allegato 1 all’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 della Regione Campania, sottoscritto in data 17 settembre 2024, compare anche l’investimento per la realizzazione dell’impianto sportivo in questione per complessivi euro 4.296.000,00, senza che constino provvedimenti e atti di concessione regionale delle somme previste, né elementi informativi utili a comprendere se sia intervenuta una modifica delle fonti di finanziamento dell’opera con imputazione al FSC.
In conclusione, la Sezione accerta la presenza dei profili di criticità e richiama l’attenzione degli organi di indirizzo politico e di controllo del Comune di Napoli sugli obblighi di diligenza qualificata inerenti alla gestione delle risorse trasferite a valere sui fondi del PNRR e del FSC, con i collegati profili di responsabilità. La deliberazione dispone che una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione del progetto sia trasmessa dall’Amministrazione entro il 15 febbraio 2026, e che copia della deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
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