Obbligo di resa del conto giudiziale e debito di vigilanza del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 178 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva ed oggettiva di un effettivo debito di custodia. Tale debito è ravvisabile soltanto in capo al consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e movimentazione tipica di cassa. Il consegnatario gravato di mero debito di vigilanza, che sorveglia beni eterogenei e durevoli destinati all’uso delle articolazioni dell’ente, non è agente contabile e non è obbligato alla resa del conto. In tale ipotesi il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Un dipendente di un comune è stato chiamato a rendere il conto giudiziale per l’esercizio 2021, in qualità di consegnatario di beni mobili dell’ente, con riferimento a un prospettato debito di custodia.

Il magistrato istruttore, nella propria relazione, ha dubitato della qualificazione soggettiva, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha rassegnato conclusioni ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.g.c., chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione comunale. La questione è così pervenuta al collegio per la decisione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla distinzione tra consegnatari qualificabili agenti contabili, obbligati alla resa del conto, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati. Lo spartiacque è individuato nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, dotata di esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico configurano un obbligo restitutorio dei beni in deposito.

Da tale presupposto la Corte deduce che l’obbligo di resa non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, gravante soltanto su chi gestisce un deposito ubicato in locali predeterminati e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il mero debito di vigilanza si configura invece in capo ai dipendenti delle singole articolazioni funzionali, tenuti alla sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte assegnate all’ufficio.

Nel caso esaminato la gestione non riguarda beni per i quali sia previsto un debito di custodia: si tratta di beni eterogenei, anche durevoli, riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente e assoggettati a debito di vigilanza. La Sezione richiama la giurisprudenza contabile consolidata sul punto e rileva che il conto costituisce una mera elencazione ricognitiva, priva di una tipica gestione di cassa o magazzino.

Escluso l’obbligo di resa, il collegio dichiara improcedibile il giudizio di conto e dispone la restituzione del conto all’amministrazione, nulla statuendo sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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