Arrotondamento della frazione di mese contributiva e accesso al regime retributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 153 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 3 della legge n. 274 del 1991, che dispone l’arrotondamento a mese intero delle frazioni di mese superiori a quindici giorni ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, non è abrogato per incompatibilità dall’art. 59, comma 1, lett. b), della legge n. 449 del 1997, che disciplina le frazioni di anno e non quelle di mese. Le due discipline operano su piani distinti e non si sovrappongono. L’arrotondamento inframensile, pertanto, spiega efficacia a favore del pensionato e può determinare il raggiungimento dei diciotto anni di anzianità contributiva utili per l’accesso al regime retributivo. Il precedente difforme richiamato dall’ente previdenziale non ha carattere vincolante.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio come infermiera professionale dal 21 ottobre 1980 al 31 dicembre 2019, maturando diciassette anni, undici mesi e ventinove giorni di contribuzione. Ha chiesto il riconoscimento dell’arrotondamento della frazione di mese, che le avrebbe consentito di raggiungere i diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995 e di accedere al più favorevole trattamento previdenziale.

L’INPS, costituendosi, ha contestato la domanda richiamando una pronuncia contraria della stessa Corte e sostenendo che il riscatto non sarebbe provato. Il ricorso è stato accolto e l’ente è stato condannato al ricalcolo.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico affronta la questione centrale: se l’art. 3 della legge n. 274 del 1991 sia stato abrogato per incompatibilità dalla normativa sopravvenuta. La risposta è negativa. La norma del 1991 fissa come spartiacque la metà del mese, ipotizzata in quindici giorni: i periodi inferiori non si arrotondano, quelli superiori sono ex lege rilevanti ai fini dell’arrotondamento.

Il Collegio sottolinea che la disciplina relativa alle frazioni di mese non va confusa con quella afferente le frazioni di anno di cui all’art. 59, comma 1, lett. b), della legge n. 449 del 1997. Quest’ultima, per ragioni logiche, esclude ogni arrotondamento: non si potrebbero arrotondare per eccesso sette mesi a dodici, né per difetto cinque mesi a zero. Le due fattispecie, dunque, restano distinte.

Quanto alle difese dell’INPS, il precedente invocato non ha carattere vincolante e, peraltro, sull’ammissibilità dell’arrotondamento sussistono nella giurisprudenza contabile orientamenti contrapposti. Il Giudice sceglie di seguire l’indirizzo favorevole al pensionato, parte debole del rapporto. Il Legislatore non pone limiti al raggiungimento dei diciotto anni di anzianità contributiva, né prescrive che i versamenti siano effettivi e reali o che corrispondano strettamente a un’attività lavorativa pari ai giorni lavorati.

Nel caso concreto, l’arrotondamento a diciotto anni è imposto dai superiori principi costituzionali ed eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, trattandosi di attribuire il beneficio inframensile con riguardo a pochi giorni di contribuzione. L’INPS è pertanto condannato a ricalcolare il trattamento attribuendo i diciotto anni, con la differenza tra quanto erogato e quanto dovuto secondo il metodo retributivo fino al 31 dicembre 2011, con interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2.500,00, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratasi antistataria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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