Uso auto di servizio per fini privati danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 82 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e dell’art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994, è azionabile dal pubblico ministero contabile solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma la sua quantificazione equitativa deve tenere conto di plurimi indicatori, tra cui la natura del fatto, le modalità di perpetrazione, l’eventuale reiterazione e il clamor fori, la cui assenza di prova documentale determina una rideterminazione dell’importo. Il danno da disservizio può essere provato anche in via analitica, valorizzando la retribuzione lorda percepita dal dipendente nel periodo in cui ha posto in essere la condotta illecita, per la mancata resa della prestazione, nonché le retribuzioni corrisposte al personale impiegato nelle attività di accertamento, purché sia dimostrata l’inutilità e la distrazione della risorsa finanziaria in ragione della condotta dell’agente.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha evocato in giudizio un militare della Guardia di Finanza, condannato dal Tribunale di Cagliari con sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile, per i delitti di cui agli artt. 110 e 314 c.p. Al convenuto è stato contestato l’utilizzo della vettura di servizio per finalità private, in particolare per recarsi presso la società di un conoscente durante una verifica fiscale, al fine di influenzarne gli esiti, nonché l’irregolare compilazione dei documenti di servizio. La Procura ha quantificato il danno erariale in complessivi € 9.956,76, di cui € 6.637,84 per danno all’immagine e € 3.318,92 per danno da disservizio, contestando il dolo del convenuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi della responsabilità erariale, sia con riguardo al danno all’immagine sia con riguardo al danno da disservizio, accogliendo la domanda della Procura nei limiti di una rideterminazione equitativa delle poste.
Quanto al danno all’immagine, la Corte ha ripercorso l’orientamento giurisprudenziale che lo ha consacrato quale effetto diretto dell’abuso della funzione pubblica, precisando che la sua sussistenza prescinde dal livello di diffusione mediatica del fatto illecito, profilo che incide solo sulla misura del risarcimento. Nel caso di specie, la condanna penale definitiva per delitto contro la Pubblica Amministrazione integra il presupposto normativo dell’azione, essendo il convenuto appartenente alla Guardia di Finanza, con conseguente maggiore lesione del rapporto fiduciario con la cittadinanza. Tuttavia, in assenza di prova documentale del clamor fori e considerata la portata circoscritta dell’episodio, la Sezione ha rideterminato il danno all’immagine in via equitativa nella misura di € 682,00, rilevando la limitata diffusione della vicenda anche in ragione della scelta del rito deflattivo.
In relazione al danno da disservizio, il Collegio ha accolto integralmente la domanda, richiamando la natura giurisprudenziale della fattispecie, che ricomprende condotte disfunzionali incidenti sull’efficacia del servizio. Ha quindi valorizzato il criterio della retribuzione lorda percepita dal dipendente nel periodo di svolgimento della condotta illecita, quale parametro minimo per misurare la prestazione non resa, nonché il costo del personale impiegato nelle attività ispettive. La quantificazione, provata analiticamente dai prospetti dell’Amministrazione, è stata confermata in € 3.318,92, comprensiva della somma di € 21,99 per la retribuzione percepita dal convenuto in circa quaranta minuti di attività illecita e di € 3.296,93 per le competenze corrisposte a sette militari impiegati per complessive sessantasette ore nell’accertamento dei fatti.
La Corte ha quindi condannato il convenuto al pagamento della somma complessiva di € 4.000,92, di cui € 682,00 per danno all’immagine, comprensiva di rivalutazione monetaria, ed € 3.318,92 per danno da disservizio, oltre rivalutazione e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, con condanna alle spese processuali liquidate in € 265,89.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.