Obbligo di resa del conto giudiziale e debito di vigilanza del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 252 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale obbligo sussiste soltanto quando la gestione assuma i connotati tipici della “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con movimenti in carico e scarico che determinano un obbligo restitutorio. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso, è qualificabile agente amministrativo e non è soggetto alla resa del conto. In difetto di tale presupposto il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Un dipendente di un ente locale, in qualità di consegnatario di beni mobili, ha presentato il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente.

Il magistrato istruttore, nella relazione di deferimento, ha dubitato della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’amministrazione. Il collegio è stato investito della questione relativa alla sussistenza dell’obbligo di resa del conto.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla distinzione tra le due figure di consegnatario. Lo spartiacque tra il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella natura della gestione.

L’elemento discriminante è individuato nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto discende che l’obbligo della resa del conto non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia. Esso investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte assegnate all’ufficio. Il collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile, anche della stessa sezione piemontese, che ha escluso l’obbligo di resa per siffatte ipotesi.

Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un debito di custodia. I beni hanno natura eterogenea e carattere durevole e, dalla disamina degli atti, non emerge una tipica gestione di cassa o magazzino, venendo in rilievo una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’ente. Il collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’amministrazione, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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