Incarichi esterni negli enti locali: presupposti di legge e limiti regolamentari (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 47 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che, nel disciplinare gli incarichi esterni, prevede che il dirigente accerti l’impossibilità di utilizzo delle risorse interne «ovvero» che il personale sia totalmente impegnato nell’attività ordinaria o insufficiente a conseguire gli obiettivi programmati, amplia illegittimamente i presupposti di cui all’art. 7, comma 6, lett. b), d.lgs. n. 165/2001, che richiede la sola accertata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne. Il requisito dell’accertamento della maturata esperienza nel settore, in difetto della comprovata specializzazione universitaria, è imprescindibile e non derogabile in via regolamentare. È illegittima la clausola che consente l’utilizzo a scorrimento della graduatoria per trentasei mesi, perché contrasta con la tassatività delle ipotesi di conferimento diretto e con l’obbligo di procedura comparativa. Parimenti illegittima è la previsione della proroga come ipotesi generale, essendo l’istituto di natura eccezionale e tassativa.

Il Fatto

La Città di Novi Ligure trasmetteva alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte copia del nuovo regolamento comunale recante limiti, modalità e criteri per l’affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione a soggetti esterni, approvato con deliberazione della giunta comunale. L’invio era effettuato in adempimento dell’obbligo di trasmissione previsto dall’art. 3, comma 57, legge n. 244/2007.

Dall’esame del testo emergono profili di non conformità alla legge, sicché il magistrato istruttore deferiva la questione all’esame collegiale della Sezione. Il controllo richiesto non incide sull’efficacia dell’atto, ma costituisce un riesame di legalità e regolarità, volto al confronto tra il regolamento adottato e i parametri normativi vigenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione dei presupposti di legittimità del ricorso a incarichi esterni, enucleati dall’art. 7, d.lgs. n. 165/2001. Le amministrazioni devono svolgere le proprie funzioni con il personale interno e solo in casi eccezionali possono ricorrere all’impiego di professionalità esterne, in un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne. Viene richiamato anche il divieto di contratti di collaborazione a prestazioni personali, continuative e organizzate dal committente di cui al comma 5-bis.

Sul primo profilo, l’art. 5, comma 2, lett. a) del regolamento prevede che il dirigente accerti l’impossibilità di utilizzo delle risorse «ovvero» che il personale sia totalmente impegnato nell’attività ordinaria o insufficiente rispetto agli obiettivi. L’uso disgiuntivo dell’avverbio e della congiunzione introduce un inammissibile ampliamento dei presupposti legali. L’ipotesi del personale totalmente impegnato sarebbe sempre ricorrente, essendo fisiologico l’impiego quotidiano dei dipendenti; l’insufficienza rispetto agli obiettivi è requisito meno stringente dell’impossibilità oggettiva. Il combinato regolamentare si risolve in una sostanziale elusione dell’obbligo normativo.

Sul secondo profilo, l’art. 7, comma 2, del regolamento deve necessariamente prevedere l’accertamento della maturata esperienza nel settore ogniqualvolta si prescinda dalla comprovata specializzazione universitaria. Tale requisito non è derogabile né omissibile in via regolamentare.

Sul terzo profilo, la Sezione dichiara illegittimo l’art. 9, comma 5, che consente l’utilizzo a scorrimento della graduatoria per trentasei mesi. La clausola viola l’art. 7, comma 6-bis, d.lgs. n. 165/2001 e contrasta con la tassatività delle ipotesi di conferimento diretto, dovendo gli incarichi essere conferiti mediante procedura comparativa. L’articolo deve essere espunto.

Quanto agli affidamenti diretti, l’art. 10 recepisce gli indirizzi giurisprudenziali con elencazione tassativa, ma la lett. b) è compatibile con la normativa solo se intesa come ipotesi di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo. Infine, l’art. 12 non è conforme alla legge, perché considera la proroga come ipotesi generale, mentre l’art. 7, comma 6, lett. c) la configura come istituto eccezionale, ammesso al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al collaboratore. La Sezione invita l’ente a conformarsi entro i termini stabiliti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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