Conto giudiziale del consegnatario comunale per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 269 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è obbligato alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia titolare di un effettivo debito di custodia, desumibile dalla gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio dei beni ricevuti in consegna. Il mero debito di vigilanza, che grava sul dipendente incaricato della sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni assegnati in uso alle articolazioni funzionali dell’ente, configura invece un agente amministrativo non soggetto all’obbligo di resa. Ne consegue che, in difetto di identificazione soggettiva e oggettiva di un debito di custodia, il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
Un dipendente comunale, nominato consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’ente locale, ha presentato il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2020, riferito a beni eterogenei in uso presso le diverse articolazioni del Comune.
Il Magistrato istruttore, nella relazione depositata, ha dubitato della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua lo spartiacque tra le due figure nella natura della gestione affidata. È consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, soltanto chi gestisce un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative, con movimentazioni in carico e scarico che determinano incrementi o decrementi e quindi un obbligo restitutorio.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte assegnate all’ufficio. Questi dipendenti sono qualificabili agenti amministrativi e non sono obbligati alla resa del conto giudiziale.
Il Collegio richiama la pluriennale giurisprudenza contabile, che annovera le sentenze della Sezione giurisdizionale centrale n. 963 del 2017, della Sezione giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, della Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e, per la stessa Sezione piemontese, le sentenze n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023.
Nel caso esaminato i beni oggetto del conto non presentano natura omogenea e sono destinati a uso durevole presso le articolazioni del Comune, riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente. Dalla disamina degli atti non emerge alcuna tipica gestione di cassa o di magazzino: si tratta di una mera elencazione ricognitiva. Manca dunque l’identificazione di un effettivo debito di custodia e si configura solo un obbligo di vigilanza.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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