Consegnatario per debito di vigilanza non tenuto al conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 268 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Tale debito sussiste soltanto in capo al consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso, è qualificabile agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. Ove tale obbligo difetti, il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’amministrazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda un giudizio di conto relativo all’esercizio finanziario 2020, iscritto a ruolo nei confronti di un dipendente del Comune in qualità di consegnatario di beni mobili. Il conto giudiziale era stato presentato con riferimento al presunto debito di custodia gravante sul dipendente sui beni dell’ente locale.

Il magistrato istruttore, nella propria relazione, ha dubitato della qualificazione del rapporto come debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura Regionale ha depositato conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio, con contestuale restituzione degli atti all’amministrazione comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la distinzione tra le due figure di consegnatario. Da un lato vi è il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto giudiziale. Dall’altro vi è il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato alla resa.

Lo spartiacque tra le due posizioni è stato individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo in tale ipotesi i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

La Corte ha precisato che l’obbligo di resa non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione.

Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza contabile, con particolare riferimento alle numerose pronunce della stessa Sezione piemontese, a conferma della stabilità dell’indirizzo ermeneutico sulla materia.

Nel caso concreto non è stato possibile individuare i beni per i quali fosse effettivamente previsto un debito di custodia. Da un lato per la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole; dall’altro perché dagli atti di causa non è emersa una tipica gestione di cassa o magazzino. Si è trattato, in sostanza, di una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune.

Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità del giudizio, con restituzione del conto all’amministrazione, per difetto dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al dipendente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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