Acquisizione di partecipazione societaria senza controllo preventivo della Corte dei conti: non luogo a deliberare (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 91 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un ente locale aderisce a un Gruppo di azione locale costituito in forma societaria integra l’acquisto di una partecipazione societaria ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, non essendo la fattispecie esentata dal controllo preventivo della Corte dei conti. L’art. 4, comma 6, TUSP riconosce espressamente la facoltà di ricorrere allo strumento societario per la costituzione dei GAL, ma non sottrae l’operazione agli obblighi motivazionali e procedurali previsti dal TUSP. Il controllo della Corte costituisce un vaglio preventivo che deve precedere la stipula dell’atto negoziale; l’invio di un provvedimento di acquisizione già eseguito non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi di cui all’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, con conseguente dichiarazione di non luogo a deliberare. La violazione dell’obbligo di trasmissione tempestiva integra una violazione di norma inderogabile, in quanto l’acquisizione della partecipazione è consentita solo dopo il pronunciamento della Corte o la scadenza del termine di sessanta giorni.
Il Fatto
Il Comune di Ivrea ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con nota dell’11 maggio 2026, la deliberazione consiliare n. 71 del 18 settembre 2023 con cui era stata decisa l’adesione al partenariato del GAL “Valli del Canavese”, Società Consortile a responsabilità limitata, con acquisto di una quota di capitale sociale di euro 1.000,00. L’ente non aveva però inviato tempestivamente l’atto per il controllo di cui all’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, trasmettendolo a distanza di quasi tre anni dall’adozione. Dalle verifiche effettuate dagli uffici della Sezione, tramite visura camerale, era inoltre emerso che il Comune era già socio della società consortile, avendo quindi proceduto all’acquisizione della partecipazione in assenza del pronunciamento della Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che l’art. 5, comma 3, TUSP impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni dal ricevimento sulla conformità dell’atto ai parametri indicati dal legislatore, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Solo qualora la Corte non si pronunci nel termine, l’amministrazione può procedere all’acquisto. Il comma 4 consente di superare un parere negativo, ma impone una motivazione analitica e la pubblicità sul sito istituzionale.
Le Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022, hanno chiarito che, nonostante il nomen juris di “parere”, il pronunciamento ex art. 5, comma 4, postula una peculiare attività di controllo con tempi, parametri ed esiti definiti dal legislatore. Con la successiva pronuncia nomofilattica n. 43/2024/Qmig del 7 giugno 2024, confermata dalla giurisprudenza delle sezioni regionali, è stato precisato che l’adesione a un GAL costituito in forma societaria non è esentata dal controllo: l’art. 4, comma 6, TUSP, richiamando i regolamenti europei, riconosce la facoltà di ricorrere allo strumento societario e incide sul vincolo di attività, ma non esonera l’ente dagli ulteriori requisiti motivazionali e procedurali, incluso il controllo della Corte.
Nel caso in esame, l’atto deliberativo non è stato mai inviato tempestivamente e l’acquisizione delle quote risulta eseguita in assenza del parere della Sezione. Tale comportamento integra la violazione di una norma inderogabile, che prescrive di procedere solo dopo il pronunciamento della Corte o la scadenza del termine. L’ingresso nella compagine societaria prima del controllo, anche laddove motivato da ragioni di urgenza – non nemmeno menzionate nella delibera – sottrae l’operazione a un giudizio obbligatorio che avrebbe potuto verificare la sussistenza dei presupposti di legge. In applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Riunite per l’ipotesi di invio di provvedimento di acquisizione già eseguito, la Sezione dichiara il non luogo a deliberare sulla deliberazione consiliare n. 71 del 2023.
Nota della Redazione
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