Consegnatario di beni mobili: conto giudiziale dovuto solo per debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 263 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito degli enti locali, l’obbligo di resa del conto giudiziale grava esclusivamente sul consegnatario investito di un debito di custodia, che si configura solo in presenza di una gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con un obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sull’uso dei beni assegnati agli uffici, è qualificabile agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. Ove il conto si risolva in una elencazione ricognitiva di beni eterogenei riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente, il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte è investita di un giudizio di conto relativo all’esercizio finanziario 2019, promosso nei confronti di un dipendente comunale che aveva presentato il conto giudiziale in qualità di consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’ente locale.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubitava della qualificazione soggettiva del presunto consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate l’11 ottobre 2024, chiedeva la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio con restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza del 14 novembre 2024 il relatore esponeva il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero concordava, instando per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua nello svolgimento di una gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, l’elemento tassativo e ineludibile che segna lo spartiacque tra il consegnatario per debito di custodia — qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto giudiziale — e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato alla resa.
La Corte chiarisce che l’obbligo della resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia. Esso investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori, nonché della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso.
Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile, menzionando, tra le altre, le sentenze della Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, della Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, della Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017, nonché della stessa Sezione Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023.
Nel caso esaminato la Corte rileva che non è possibile individuare nel conto i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia. La natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino depongono per una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio iscritto a ruolo e la restituzione del conto all’Amministrazione, con declaratoria di nulla per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.