Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 85 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è obbligato alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia investito di un effettivo debito di custodia, individuabile esclusivamente in una gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della sola sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni dell’ente, è qualificabile agente amministrativo e non è soggetto a tale obbligo. Ove il conto si risolva in una mera elencazione ricognitiva di beni eterogenei riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente, il giudizio di conto è improcedibile con restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un comune, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni mobili per l’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale, relativo unicamente a beni mobili di pertinenza dell’ente, era stato presentato dal dipendente con riferimento al presunto debito di custodia sui beni medesimi.
Nella relazione il Magistrato istruttore dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La questione sottoposta al Collegio è dunque se sussista l’obbligo di resa del conto giudiziale e, di conseguenza, se il giudizio sia procedibile. La Procura Regionale ha depositato conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure di consegnatario. L’elemento che costituisce lo spartiacque è individuato nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali: sono i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio a determinare incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto la Corte trae la conseguenza che l’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente. Costoro sono gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso. A sostegno il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile, indicando tra le altre la Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017 e la Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017.
Applicando tali indirizzi alla fattispecie, la Corte rileva che nel conto in esame non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia. Da un lato, i beni hanno natura eterogenea, anche a carattere durevole; dall’altro, dalla disamina degli atti di causa non emerge una tipica gestione di cassa o di magazzino. Si tratta, in sostanza, di una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale dell’ente.
Il Collegio conclude dunque per l’insussistenza dell’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale dei beni in questione, per i quali si configura unicamente l’obbligo di vigilanza. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del giudizio iscritto a ruolo e la restituzione del conto all’amministrazione, con pronuncia di nulla per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.