Conto giudiziale del consegnatario per debito di vigilanza e improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 95 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale da parte del consegnatario di beni di un ente locale presuppone l’esistenza di un effettivo debito di custodia, identificabile solo in presenza di una gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con un obbligo restitutorio dei beni in deposito. I beni mobili eterogenei, anche a carattere durevole, assegnati in uso alle articolazioni funzionali dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale, sono assoggettati a mero debito di vigilanza e non richiedono la resa del conto. Il consegnatario per debito di vigilanza è qualificabile agente amministrativo e non agente contabile. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto, iscritto al registro di segreteria, riguarda un dipendente di un comune che ha presentato il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2022, in qualità di consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’ente locale.

Il magistrato istruttore, nella relazione di deferimento, dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate nell’aprile 2025, chiede la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il relatore espone la relazione e il pubblico ministero concorda con la richiesta di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua lo spartiacque tra le due posizioni soggettive. Il consegnatario di beni mobili per debito di custodia è qualificabile agente contabile ed è obbligato alla resa del conto; il consegnatario per debito di vigilanza è qualificabile agente amministrativo e non vi è tenuto.

L’elemento distintivo è individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

Nel caso concreto il Collegio rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni per i quali sia previsto un debito di custodia: i beni sono eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del comune e riconducibili allo stato patrimoniale. Manca, dagli atti di causa, una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”. Si tratta di una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’ente. In adesione alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata, il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’amministrazione, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *