Pensione di inabilità e bonus contributivo commisurato all’età pensionabile vigente (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 89 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 prevede che la pensione di inabilità sia calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata al compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con i soli ulteriori limiti del periodo massimo di servizio e del quantum dell’80% della base pensionabile. Il rinvio al decreto ministeriale contenuto nella medesima norma è circoscritto alla determinazione delle modalità applicative e non configura una delega in bianco idonea a cristallizzare il limite anagrafico. Ne consegue che il bonus contributivo in favore degli inabili assoluti e permanenti deve essere calcolato tenendo conto dell’età pensionabile vigente al tempo del collocamento a riposo, non potendo la fonte regolamentare derogare al dato letterale della fonte primaria. La prassi applicativa dell’ente previdenziale, espressa dalle procedure interne, non può prevalere sulle previsioni normative.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione e del merito, è stata dispensata dal servizio per inidoneità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con riconoscimento della pensione di inabilità e decorrenza indicata in atti. Ha lamentato la mancata liquidazione del trattamento in misura pari a quella che le sarebbe spettata al compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con i limiti dei 40 anni di servizio e dell’80% della base pensionabile.

Alla data del pensionamento il servizio effettivo risultava pari ad anni trentasette e mesi quattro, sicché avrebbe dovuto essere computato un ulteriore periodo di anni due e mesi otto. Secondo la ricorrente, l’individuazione dei limiti di età ai fini del calcolo del bonus contributivo deve tener conto dell’aumento dell’età pensionabile, pari a 67 anni al momento del collocamento in quiescenza. L’INPS si è costituito sostenendo che le proprie procedure calcolano il bonus sino al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ribadisce un orientamento già espresso con una recente pronuncia del medesimo giudice, che ha accolto analogo motivo di doglianza. La fonte normativa primaria, l’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, ha espressamente previsto che la pensione sia calcolata in misura pari a quella spettante al compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, fissando ulteriori limiti solo quanto al periodo massimo di permanenza in servizio e al quantum.

Alla luce della costante evoluzione normativa, il limite di età previsto per il collocamento a riposo non può essere considerato fisso, ma risente necessariamente dei cambiamenti intervenuti nel tempo, volti ad innalzare la soglia anagrafica, fissata in 67 anni al momento dei fatti. Il dato oggettivo della fonte primaria non può quindi essere derogato dalla norma regolamentare, ossia l’art. 9, comma 3, del d.m. n. 187/1997, che nel dettare le modalità applicative ha previsto che per il calcolo delle pensioni di inabilità le maggiorazioni si computano fino al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

La Corte richiama la giurisprudenza d’appello conforme, secondo cui il rinvio al decreto ministeriale non rappresenta una delega in bianco per la definizione dei connotati del bonus spettante agli inabili assoluti e permanenti, ma è circoscritto alla determinazione delle modalità applicative. Non vi sono appigli per ritenere che il mutamento dell’età pensionabile sia neutralizzato dalla fonte normativa subordinata, che ha cristallizzato l’assetto valevole per il periodo in cui fu adottata. Nello stesso senso si richiamano ulteriori pronunce di merito, che hanno riconosciuto la prevalenza del dato letterale normativo e la rilevanza dell’età pensionabile vigente al tempo del collocamento a riposo.

Nel caso concreto la difesa dell’amministrazione resistente ha richiamato genericamente le procedure interne dell’INPS. Tale richiamo è lesivo del diritto della ricorrente, poiché la prassi non può derogare alle previsioni normative. Il ricorso va quindi accolto, con riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di inabilità fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio e computo di un ulteriore periodo di anni due e mesi otto. L’INPS dovrà procedere al ricalcolo e alla riliquidazione, con interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, dalla scadenza di ciascun rateo sino al pagamento. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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