Danno erariale da attività professionale incompatibile del pubblico dipendente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 119 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno non può esercitare alcuna professione, né svolgere attività professionale extraistituzionale continuativa e non occasionale, in forza del divieto posto dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. Lo svolgimento di siffatta attività, non autorizzabile e non autorizzata, integra violazione del sinallagma contrattuale e cagiona un danno erariale, consistente nell’avere l’amministrazione retribuito invano energie lavorative destinate ad altra attività. Il danno, certo nella sua esistenza, è liquidato in via equitativa, in misura percentuale sulla retribuzione lorda percepita nel periodo di riferimento. L’elemento soggettivo del dolo è integrato dalla reiterazione protratta nel tempo delle attività vietate e dalla conoscenza, o dall’obbligo di conoscere, del regime di incompatibilità assoluta.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio un dipendente dell’I.N.A.I.L., assunto come ricercatore con contratto a tempo pieno e indeterminato, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per avere svolto, nel periodo 2017-2021, attività professionale ritenuta del tutto incompatibile con lo status di pubblico dipendente, in violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957.

L’istruttoria traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, che aveva accertato l’esercizio di consulenze in materia di radioprotezione e sicurezza, svolte tramite partita IVA, con compensi annui rilevanti e in assenza di ogni richiesta di autorizzazione. Il convenuto si è costituito eccependo, in via preliminare, la nullità dell’atto di citazione per incerta quantificazione del danno e la prescrizione parziale; nel merito, l’insussistenza degli elementi della responsabilità. È intervenuto ad adiuvandum l’I.N.A.I.L. quale soggetto danneggiato.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, qualificando come mero lapsus calami, immediatamente riconoscibile e dunque innocuo, la difformità dell’importo indicato nelle sole conclusioni rispetto a quelli motivati nel corpo dell’atto. Ha invece accolto l’eccezione di prescrizione parziale, con riferimento agli incarichi svolti tra il 1° gennaio e il 26 luglio 2017, assumendo a riferimento la data di notifica dell’avvio del procedimento disciplinare.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile. L’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 mantiene ferma, per tutti i dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3/1957. L’art. 60 sancisce il divieto assoluto, per il dipendente a tempo pieno, di esercitare il commercio, l’industria o alcuna professione. La Sezione ha escluso che le attività contestate potessero ricondursi all’art. 58, comma 4, del CCNL, non rinvenendosi alcun profilo di ricerca, essendosi trattato di prestazioni di servizi professionali in favore di terzi.

Quanto al danno, il Collegio ha aderito all’orientamento della Sezione secondo cui, in ipotesi di attività non autorizzabile, il danno erariale consiste nella violazione del sinallagma contrattuale e va determinato in via equitativa in relazione all’incidenza negativa sull’ordinaria attività di servizio. La retribuzione lorda assunta a riferimento è stata quantificata in euro 180.791,65, dall’agosto 2017 al dicembre 2021, e il danno liquidato nella misura del 20%, pari a euro 36.158,33.

Il rapporto di servizio è stato ritenuto pacifico, trattandosi di dipendente a tempo indeterminato. Il nesso di causalità è stato affermato in ragione della natura personale delle prestazioni. Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione ha ravvisato il dolo, valorizzando la prolungata reiterazione delle attività vietate, la loro continuità e il rapporto superiore al 150% tra compensi e retribuzione. Le comunicazioni all’amministrazione, incomplete nell’oggetto e nei compensi, non hanno escluso il dolo, permanendo il dovere di corretta informazione. La domanda è stata pertanto parzialmente accolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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