Obbligo di resa del conto giudiziale solo per debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 98 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale presupposto ricorre solo quando la gestione configuri una tipica attività di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con un obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni funzionali dell’ente, è qualificabile agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. In assenza di tali requisiti il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dal conto giudiziale presentato da un dipendente del comune, quale consegnatario di beni mobili, per l’esercizio finanziario 2022. Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza.
La Procura regionale deposita le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il relatore espone il contenuto della relazione di deferimento e il pubblico ministero concorda con tale richiesta. La questione sottoposta al collegio è dunque se sussista, in capo al dipendente, l’obbligo di rendere il conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il collegio individua l’elemento discriminante tra le due figure nella natura della gestione affidata. Il criterio distintivo risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, poiché solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino. Quest’ultimo deve essere ubicato in locali preventivamente identificati dall’ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente. Costoro sono gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso.
Il collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata nella decisione. Nel caso concreto non è possibile individuare nel conto i beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia. I beni sono eterogenei, anche a carattere durevole, riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente e non emerge dagli atti una tipica gestione di cassa o di magazzino, trattandosi di una mera elencazione ricognitiva.
Il collegio ritiene pertanto che non sussista l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale dei beni in questione, per i quali si configura unicamente obbligo di vigilanza. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la restituzione del conto all’amministrazione. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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