Conto giudiziale del consegnatario irregolare se privo del valore dei beni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 263 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni di consumo è irregolare, e non consente il discarico dell’agente, quando indichi le sole quantità dei beni senza il loro valore, non dia evidenza delle variazioni intervenute in corso e a fine gestione e non permetta il raccordo con le scritture contabili e patrimoniali dell’ente. Il consegnatario assume un pregnante obbligo di custodia e deve rendere conto del materiale esistente all’inizio della gestione, di quello ricevuto, distribuito, rimasto e versato in altro magazzino. La mancata indicazione del valore delle giacenze impedisce la conciliazione con lo stato patrimoniale, in cui le giacenze sono rappresentate in termini di valore.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso da un’agente contabile con funzioni di consegnatario del magazzino dei beni di consumo di un’azienda sanitaria, per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2018. L’agente ha depositato il modello di conto previsto dalla modulistica regionale, sottoscritto e parificato dal responsabile del servizio finanziario e approvato dal commissario dell’azienda.
Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto, rilevando plurimi profili ostativi all’analisi della gestione e concludendo per una declaratoria di irregolarità senza discarico. L’azienda sanitaria ha depositato memoria e documentazione, chiedendo il discarico. L’agente contabile non è comparso all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio di conto, qualificato come procedura giudiziale necessaria volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro o beni pubblici sia in grado di rendere conto del modo legale della gestione. Richiama la sentenza n. 59/2024 della Corte costituzionale e il meccanismo dell’art. 140, comma 3, c.g.c., per cui il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio, nell’ambito del distinto procedimento di parificazione di cui all’art. 138 c.g.c.
Quanto al consegnatario di beni mobili, la Corte ribadisce che questi non assume un mero obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia, con l’obbligo della resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, del d.P.R. n. 90/2010, per dimostrare il debito per il materiale esistente all’inizio della gestione, quello ricevuto, quello distribuito, quello rimasto e quello versato in altro magazzino.
Nel caso concreto, il conto depositato oltre il termine di sessanta giorni dalla chiusura della gestione riporta le sole quantità iniziali e finali, senza indicazione del valore dei beni e senza evidenza delle variazioni in corso di esercizio. Chiude con rimanenza azzerata, senza giustificazione, in ragione del trasferimento dei beni a altro magazzino. La codifica dei beni nel verbale di trasferimento non corrisponde a quella del conto, rendendo impossibile o difficoltoso il riscontro dell’esatto riversamento.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, che esige l’individuazione dei beni non solo per quantità e tipologia ma anche per valore, a fini di intellegibilità, controllo e collegamento con gli altri dati patrimoniali dell’ente, dovendo i risultati della gestione essere raccordabili con le scritture elementari e generali. Il conto non permette la conciliazione con lo stato patrimoniale, in cui le giacenze sono iscritte in termini di valore ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile OIC n. 13.
Sulla mancata relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio prende atto dell’invio della relazione del collegio sindacale e dell’adeguamento dell’ente dal 2021, ma ribadisce il necessario contenuto della relazione, resa in posizione di terzietà. In conclusione, il conto è dichiarato irregolare e non può essere pronunciato il discarico dell’agente. Non è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di condanna.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.