Coefficiente 2,44% annuo sulla quota retributiva del militare cessato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 308 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali, che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. Il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM non è circoscritto ai cessati con anzianità inferiore ai venti anni, poiché il correttivo della legge n. 335/1995 opera sul piano dell’aliquota e non su quello dell’ambito soggettivo. La domanda di ricalcolo formulata con riferimento all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 esprime un petitum sostanziale di riliquidazione e la statuizione conforme al principio nomofilattico non incorre in vizio di ultrapetizione.

Il Fatto

Un Primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito, in quiescenza dal 1° marzo 2019, con anzianità contributiva di 16 anni, 2 mesi e 1 giorno al 31 dicembre 1995, chiedeva la riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il trattamento era stato liquidato con il sistema misto sulla base del coefficiente del 35% di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto rigettava il ricorso, richiamando le Sezioni riunite n. 1/QM/2021 e ritenendo il principio ivi affermato non riferibile a chi al 31 dicembre 1995 fosse cessato dal servizio con anzianità superiore ai venti anni. Il pensionato proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 54 nel significato indicato dalla nomofilachia contabile. L’Istituto previdenziale resisteva sostenendo la correttezza dell’impostazione del primo giudice e l’inammissibilità di una domanda diversa, mai sottoposta in sede amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello ricostruisce l’evoluzione del contrasto interpretativo sull’aliquota di rendimento applicabile al personale militare. Dopo una fase di orientamenti non univoci, la questione era stata rimessa alle Sezioni riunite, che con la sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 hanno enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente annuo del 2,44%.

Il Collegio sottolinea che l’opzione nomofilattica ha escluso un’applicazione generalizzata dell’art. 54, comma 1, che avrebbe comportato una duplicazione della valorizzazione dei trattamenti per il periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il raggiungimento dei venti anni. Il correttivo ricavabile dalla legge n. 335/1995 è stato individuato ponendo a denominatore il numero di anni fissato per l’accesso al calcolo misto, diciotto anni meno un giorno, ottenendo 44/17,997 e quindi 2,445 per ogni anno, arrotondato al 2,44%.

La Corte rileva che le pronunce successive della stessa Sezione si sono allineate al decisum delle Sezioni riunite, con unanime condivisione del principio. Ne deduce il rigetto della pretesa dell’Istituto a una pronuncia di integrale rigetto del gravame: il principio non tollera la delimitazione soggettiva operata dal primo giudice.

Quanto all’eccezione di inammissibilità, il Collegio osserva che, ancorché in origine non risultasse una specifica domanda del pensionato sull’esatta determinazione dell’aliquota, il ricorso — imperniato sull’applicazione del coefficiente dell’art. 54 — era chiaramente espressione di un petitum sostanziale volto al ricalcolo della pensione. La statuizione conforme alla nomofilachia non incorre pertanto in vizio di ultrapetizione. L’appello è dunque accolto parzialmente, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione mediante il coefficiente annuo del 2,44%; sui ratei arretrati vanno liquidati interessi e rivalutazione, con integrale compensazione delle spese per la parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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