Divieto compensi a quiescenti e dolo eventuale del presidente in house (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 105 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di attribuire incarichi, cariche in organi di governo e compensi a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, stabilito dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135/2012, si applica anche alle società in house controllate da pubbliche amministrazioni, sicché la relativa percezione è legittima solo a titolo gratuito. La norma persegue la riduzione della spesa pubblica e non ammette deroghe, neppure quando il soggetto in quiescenza svolga attività libero-professionale. Integra il dolo eventuale la condotta del presidente del consiglio di amministrazione che, consapevole del divieto, ne pretenda comunque il pagamento, assumendosi ogni onere restitutorio. Il componente del consiglio di amministrazione che non sospenda cautelativamente l’erogazione risponde a titolo di colpa grave in via sussidiaria, con addebito limitato a una quota del danno.

Il Fatto

La società in house che gestisce il servizio idrico integrato regionale, partecipata dalla Regione e da numerosi enti locali, nomina il proprio consiglio di amministrazione con atto del 16.06.2020, fissando un compenso complessivo annuo. Nella prima riunione del 29.06.2020 l’organo ripartisce tale somma tra i componenti, assegnando al presidente la quota maggiore.

Il presidente, già collocato in quiescenza come docente universitario, percepisce gli emolumenti da luglio a dicembre 2020. Il collegio sindacale e la competente articolazione interna segnalano il divieto di corrispondere compensi a soggetti in pensione; anche la Sezione regionale di controllo conferma l’impedimento. L’amministratore delegato, pur avendo richiesto due pareri legali di segno opposto, sospende i pagamenti solo dopo la direttiva dell’ente esercente il controllo analogo. La Procura regionale cita in giudizio il presidente, in via principale a titolo di dolo, e l’amministratore delegato, in via sussidiaria a titolo di colpa grave.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Il collegio, quale giudice non di ultima istanza, ha solo la facoltà e non l’obbligo di investire la questione comunitaria. Nel merito, la Direttiva 2000/78/CE non è violata, poiché il trattamento di quiescenza può essere raggiunto anche in età non avanzata e il divieto non preclude l’esercizio dell’incarico, che resta consentito a titolo gratuito.

Sul merito, la condotta del presidente è antigiuridica. Il testo della norma è inequivoco e il divieto opera anche nei confronti delle società controllate. La circostanza che il presidente svolgesse attività libero-professionale è irrilevante, poiché la ratio della disposizione risiede nel contenimento della spesa pubblica, valore di rango costituzionale. L’opposta tesi difensiva non supera la soglia della manifesta infondatezza.

Quanto all’elemento soggettivo, il collegio ravvisa il dolo eventuale, richiamando la giurisprudenza di legittimità. L’agente era pienamente consapevole del divieto, ne ha compresso la ratio e ha sollecitato con insistenza il dirigente competente al pagamento, assumendosi personalmente ogni onere restitutorio. Le risposte ai quesiti elaborati dalla giurisprudenza per accertare il dolo eventuale sono tutte affermative. Il danno patrimoniale è quantificato in Euro 25.787,94.

La posizione dell’amministratore delegato è parzialmente fondata. Egli non ha esercitato le proprie prerogative per sospendere cautelativamente i pagamenti, pur a conoscenza della situazione pensionistica del presidente, e ha richiesto due pareri legali superflui. La Sezione qualifica la condotta come colpa grave, valutata con giudizio ex ante secondo i criteri di prevedibilità ed evitabilità.

Il danno, ontologicamente unico, va ripartito secondo l’intensità dell’elemento soggettivo e l’apporto causale. Al compartecipe doloso è addossata una quota dell’80%, al compartecipe colposo il residuo 20%, pari a Euro 5.157,59, con escussione sussidiaria in sede esecutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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