Stipula derivato di copertura e colpa grave ex legge 1/2026 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 100 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La colpa grave ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come novellato dalla legge n. 1/2026, postula la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto o l’affermazione/negazione di fatti incontrastabilmente esclusi o risultanti dagli atti. La stipula da parte di un ente locale di un Interest Rate Swap plain vanilla con finalità di copertura del rischio di aumento del tasso di un mutuo sottostante, espressamente consentito dall’art. 3, comma 2, del d.m. n. 389/2003 e valutato come “sostanzialmente equilibrato” alla luce delle previsioni di mercato rilevate alla data della stipula, non integra la colpa grave, pur in presenza di carenze istruttorie e negoziali. Le perdite conseguenti alla crisi finanziaria globale, eccezionale e imprevedibile, interrompono il nesso eziologico tra la condotta e il danno, non costituendone la concretizzazione del rischio che la regola violata tendeva a prevenire.
Il Fatto
Un Comune stipulava nel 2006, con delibera di giunta, un contratto di Interest Rate Swap (IRS) su un mutuo a tasso variabile con Cassa Depositi e Prestiti, al fine di trasformare il tasso da variabile a fisso. La Procura contabile contestava la carenza istruttoria, l’assenza del mark to market contrattuale e la dichiarazione di operatore qualificato. Il giudice di primo grado condannava la responsabile del servizio finanziario e i membri della giunta per il danno erariale derivante dai differenziali negativi del contratto. Proponevano appello principale la funzionaria e appello incidentale gli amministratori, contestando, tra l’altro, la sussistenza della colpa grave e del nesso causale, con riferimento alla crisi finanziaria del 2008 quale causa delle perdite. Gli eredi di uno degli assessori, deceduto, proponevano appello incidentale, poi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la disciplina pro tempore vigente, che all’art. 3, comma 2, del d.m. n. 389/2003 consentiva agli enti locali gli swap di tasso di interesse nella forma plain vanilla, con finalità di copertura. Valuta il contratto alla luce della relazione peritale disposta ai sensi dell’art. 197, comma 2, cod. giust. contabile, con il supporto della Banca d’Italia, che ha accertato la finalità di copertura del derivato, la sua conformità ai valori di mercato e la sostanziale equilibratura, con un mark to market iniziale contenuto. Rileva, inoltre, come le ingenti perdite siano state determinate dall’andamento dell’Euribor successivo alla crisi finanziaria globale, eccezionale e imprevedibile.
Quanto alla colpa grave, richiamata la nozione tradizionale, la Corte ne analizza la riconformazione operata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 1/2026, applicabile ai giudizi pendenti, che la incentra sulla “violazione manifesta delle norme di diritto applicabili”. Accerta che il Comune ha stipulato uno strumento espressamente consentito e che nessuna disposizione del d.m. n. 389/2003 risulta formalmente violata, essendo la contestazione fondata su una circolare ministeriale, priva di natura normativa, e su principi generali dell’azione amministrativa.
Pur non disconoscendo le carenze procedimentali e negoziali, il Collegio attribuisce significato dominante alle risultanze peritali che qualificano il derivato come “sostanzialmente equilibrato” e le perdite come conseguenza di fattori eccezionali e imprevedibili. Ne consegue l’insussistenza della colpa grave come riconformata dalla novella e, di riflesso, l’assenza del nesso eziologico, non essendo l’evento concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata tendeva a prevenire: anche un ipotetico derivato con collar avrebbe prodotto perdite comparabili.
La Corte accoglie gli appelli, annullando la sentenza di condanna, con assorbimento degli ulteriori motivi, e compensa le spese, ravvisando un mutamento normativo sostanzialmente assimilabile al mutamento della giurisprudenza di cui all’art. 31, comma 3, del codice di giustizia contabile.
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Nota della Redazione
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