Resa del conto giudiziale solo per il consegnatario con debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 156 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, sussiste esclusivamente in capo al consegnatario investito di un effettivo debito di custodia, da identificarsi nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio dei beni. Il diverso consegnatario gravato di mero debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, non è obbligato alla resa del conto. In difetto di tali presupposti il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un ente locale che ha presentato il conto giudiziale in qualità di consegnatario di beni mobili, con riferimento all’esercizio finanziario 2021 e a un presunto debito di custodia.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando invece un debito di vigilanza. La Procura regionale deposita conclusioni con richiesta di declaratoria di improcedibilità e restituzione degli atti all’amministrazione. Il consegnatario non è comparso all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la gestione oggetto del conto non concerne beni o materie per i quali sussista un debito di custodia. Si tratta di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni dell’ente e riconducibili al suo stato patrimoniale.
Tali beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e risultano esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale, in linea con canoni consolidati nella giurisprudenza contabile richiamata (Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017).
La Corte individua l’elemento distintivo tra le due posizioni nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali: i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio. Solo il consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato da acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative, è tenuto alla resa del conto.
Il debito di vigilanza si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. L’obbligo di resa del conto, cui pure si applica il D.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia.
Non essendo individuabili nel conto i beni per i quali sia previsto un debito di custodia, per la natura eterogenea degli stessi e per l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino, il Collegio ritiene insussistente l’obbligo di resa e dichiara improcedibile il giudizio, con restituzione del conto all’amministrazione.
Nota della Redazione
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