Insussistente il danno erariale da gratuità degli spazi per distributori automatici (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 624 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mera istanza presentata da un’impresa per installare distributori automatici in spazi aziendali non integra un contratto di comodato degli spazi stessi, poiché non ha ad oggetto la cessione gratuita degli spazi e non coinvolge l’azienda ospedaliera quale comodataria. Pertanto essa non è idonea a fondare la domanda di responsabilità amministrativa per il mancato pagamento di un canone. La responsabilità del direttore amministrativo non può inoltre essere perpetuata oltre la cessazione dall’incarico, poiché i successori hanno il dovere di verificare il titolo giuridico in base al quale i distributori risultano posizionati. In difetto di occultamento doloso, il danno da canoni si prescrive con decorrenza distinta per ciascun canone, escluso il carattere permanente.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il direttore amministrativo di un presidio ospedaliero, contestandogli di aver consentito, nel 2011, l’installazione di quattro distributori automatici di bevande e snacks a titolo di comodato gratuito. Secondo l’accusa, l’installazione era avvenuta in assenza di un contratto di concessione e senza il pagamento di alcun canone periodico da parte dell’impresa proprietaria delle macchine.

La Procura ha quantificato il danno in 116.920 euro per il periodo dal novembre 2011 al febbraio 2019, sulla base di un contratto analogo stipulato nel 2018 da altra azienda ospedaliera. Ha escluso la prescrizione del credito, sostenendo che chi era succeduto all’incarico non poteva avere contezza della gratuità del rapporto. Il convenuto ha eccepito la prescrizione e la compensatio lucri cum damno, chiedendo il rigetto della domanda.

La Motivazione della Corte

La controversia ruota attorno a una scrittura privata, non datata e non protocollata, intitolata “contratto di comodato d’uso gratuito di distributori automatici”. La Corte ne rileva la natura oggettiva: si tratta di una mera istanza con cui l’impresa proprietaria, in collaborazione con il titolare del bar interno al presidio, chiedeva al direttore amministrativo il permesso di installare le macchine a proprie spese.

Anche a prescindere dall’annotazione a mano di “sospesa/non protocollare” apposta su una delle copie, la scrittura non poteva integrare un contratto di comodato. In essa il proprietario dei distributori rivestiva la posizione di comodante, mentre il comodatario era il gestore del bar; l’azienda ospedaliera rimaneva estranea al rapporto, destinataria solo dell’istanza per ottenere il permesso di installazione.

La Corte esclude dunque che l’atto avesse ad oggetto la cessione gratuita degli spazi aziendali e che coinvolgesse l’azienda quale parte. L’istanza lasciava impregiudicata la questione dell’eventuale onerosità della concessione degli spazi. Non è configurabile alcun processo alle intenzioni: non è dimostrato che il direttore abbia acconsentito o tollerato l’installazione.

Anche in tale eventualità, l’assenza di qualsiasi titolo giuridico in capo al gestore impedisce di perpetuare la responsabilità oltre la cessazione dall’incarico, avvenuta alla fine del 2011. I successori avevano il dovere di accertare il titolo in base al quale i distributori risultavano posizionati, come è poi avvenuto.

Infine, non essendovi stato alcun occultamento doloso, la Corte ritiene prescritto il danno riferito ai canoni maturati oltre il quinquennio a ritroso rispetto all’invito a dedurre notificato il 3 luglio 2023. I canoni sarebbero stati dovuti tempo per tempo, con decorrenza contestuale della prescrizione ed esclusione del carattere permanente del danno. Ne consegue il rigetto della domanda e la condanna dell’ASL alle spese legali, liquidate in 2.000 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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