Resa del conto giudiziale dovuta solo da consegnatario con debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 161 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Lo spartiacque tra il consegnatario qualificabile agente contabile e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio. Il mero obbligo di vigilanza, gravante sui singoli dipendenti addetti alle articolazioni funzionali dell’ente, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa del conto. Ne deriva, in difetto di tale presupposto, l’improcedibilità del giudizio di conto con restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguardava un dipendente di un comune, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale concerneva esclusivamente beni mobili di pertinenza dell’ente locale.
Nella relazione istruttoria il magistrato aveva dubitato della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 24.10.2024, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza del 14 novembre 2024 il pubblico ministero ha concordato con tale richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la distinzione tra le due posizioni soggettive. Da un lato vi è il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto giudiziale. Dall’altro vi è il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato alla resa.
L’elemento discriminante è stato individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurano l’obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
La Corte ha precisato che l’obbligo di resa del conto, anche negli enti locali, non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura invece in capo ai singoli dipendenti addetti a ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori.
Nel caso concreto, i beni oggetto del conto presentavano natura eterogenea, anche a carattere durevole, ed erano riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente. Non si ravvisava alcuna tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”, ma una mera elencazione ricognitiva. Il Collegio ha aderito alla giurisprudenza contabile consolidata, richiamando in particolare la II Sezione Giurisdizionale Centrale, sentenza n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto, sentenza n. 105 del 2017 e la Sezione Giurisdizionale Abruzzo, sentenza n. 60 del 2017.
In difetto del presupposto del debito di custodia, i beni in questione risultano esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale per l’esercizio 2021, disponendo la restituzione del conto all’amministrazione, nulla per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.