Incarico retribuito a pensionato pubblico e responsabilità del responsabile finanziario (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 79 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento da parte di un ente locale di un incarico retribuito a un soggetto già collocato in quiescenza, in violazione del divieto posto dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, integra danno erariale e obbliga al risarcimento il responsabile che lo ha disposto, a titolo di colpa grave, per l’inosservanza di chiare disposizioni di legge. Ai fini del divieto non rileva il nomen juris dell’incarico, ma l’effettivo oggetto della prestazione, che ricade nella fattispecie quando implica competenze specialistiche proprie del contratto d’opera intellettuale o attribuzioni dirigenziali e direttive. Il mero percettore dei compensi, privo di rapporti di servizio con l’amministrazione al momento dell’affidamento e non coinvolto nella relativa determinazione, non è destinatario dell’azione di responsabilità amministrativa, restando esperibile nei suoi confronti la sola azione restitutoria davanti al giudice ordinario.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il responsabile del servizio finanziario di un comune e un ex responsabile dell’area finanziaria, già collocato in quiescenza, contestando un danno erariale di € 5.000,00. La somma corrispondeva al compenso riconosciuto al pensionato per un incarico temporaneo di collaborazione, affidato con determinazione del responsabile finanziario e liquidato in due mandati.
Secondo l’attore pubblico, l’affidamento violava il divieto di conferire incarichi retribuiti a soggetti già lavoratori pubblici in quiescenza. Solo il pensionato presentava controdeduzioni, sostenendo di aver svolto un’attività di mero supporto strumentale e di caricamento dei dati contabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato il contenuto della determinazione n. 17 del 16.03.2020, che elencava le prestazioni affidate. Da tale elenco emergevano verifiche straordinarie delle previsioni di entrata e di spesa, la revisione dei residui, la rideterminazione dei fondi pluriennali e del fondo crediti di dubbia esigibilità, il monitoraggio degli equilibri finanziari.
Tali attribuzioni coincidono con i compiti propri del responsabile del servizio finanziario, come delineati dall’art. 153, quarto e quinto comma, TUEL. Il Collegio ha quindi ritenuto che, anche a prescindere dal formale affidamento della responsabilità di settore, rileva l’effettivo oggetto dell’incarico e non il nomen juris utilizzato.
Nessun dubbio residua, secondo la sentenza, sul fatto che l’incarico rientri quantomeno nella tipologia degli incarichi di studio e consulenza, che presuppongono competenze specialistiche e rientrano nel contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e seguenti cod. civ.. Il Collegio richiama la circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
La dichiarazione prodotta dal pensionato, secondo cui egli avrebbe solo inserito dati in un applicativo informatico, non è stata ritenuta decisiva. Rilevano le prestazioni commissionate dalla determinazione, non quelle concretamente svolte, e il compenso era motivato dall’esigenza di un esperto del settore. L’inserimento di dati contabili in un sistema complesso richiede competenze specialistiche e non costituisce attività meramente esecutiva.
Integrati gli elementi oggettivi, la Corte ha ravvisato la colpa grave del responsabile finanziario, consapevole della violazione di disposizioni restrittive in tema di incarichi a pensionati. Ha invece escluso la responsabilità del pensionato: privo di rapporto di servizio al momento dell’affidamento, non ha fornito alcun contributo causale alla determinazione del danno. La domanda nei suoi confronti è stata rigettata, con salvezza dell’azione restitutoria davanti al giudice ordinario. Il responsabile è stato condannato, in ossequio al principio della domanda, al pagamento della quota del 50% del danno, pari a € 2.500,00, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nota della Redazione
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