Rito abbreviato contabile spese di giudizio non compensabili a carico del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 79 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’art. 130 C.G.C., ammessa dal giudice con decreto e perfezionata con il pagamento satisfattivo nel termine di legge della somma ivi determinata, produce l’estinzione del giudizio nei confronti del solo convenuto che vi ha aderito. L’estinzione per rito abbreviato non travolge il capo relativo alle spese: perché operi la compensazione occorre la ricorrenza delle condizioni dell’art. 31, comma 3, C.G.C., che il giudice deve verificare. In loro assenza, le spese di giudizio, come computate dalla Segreteria, sono poste a carico del convenuto estinto e liquidate a favore dell’erario dello Stato.

Il Fatto

La vicenda muove da una denuncia di danno erariale trasmessa alla Procura regionale contabile da una struttura sanitaria di rilievo nazionale, subentrata all’azienda ospedaliera soccombente in un contenzioso con un broker assicurativo. Il giudizio civile si era concluso con la condanna dell’ente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per inadempimento del contratto di brokeraggio, oltre accessori e spese dei tre gradi di giudizio.

All’esito dell’istruttoria, la Procura ha contestato a tre soggetti, a titolo di colpa grave, un nocumento patrimoniale complessivo, ripartito in quote differenziate in ragione delle rispettive funzioni. Due convenuti hanno definito la propria posizione con rito abbreviato. Il terzo ha proposto istanza di definizione alternativa, accolta dalla Sezione con decreto che ha determinato la somma dovuta; il convenuto ha provveduto al pagamento nel termine, documentandolo.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti della definizione alternativa nei confronti del convenuto che vi ha aderito. L’istanza era stata accolta con decreto, che aveva quantificato la somma dovuta in misura superiore a quella indicata nella comparsa di costituzione. Nella camera di consiglio le parti hanno concordemente confermato l’avvenuto pagamento satisfattivo nel termine di legge; il difensore ha depositato la documentazione probatoria, compresa la reversale di incasso a beneficio della struttura sanitaria.

Integrati tutti i presupposti, il collegio dichiara l’intervenuta definizione alternativa del giudizio e la conseguente estinzione del medesimo nei confronti del convenuto, facendo applicazione dell’art. 130, comma 8, C.G.C. Il percorso argomentativo è lineare: il perfezionamento del rito speciale incide sul rapporto processuale limitatamente al soggetto che lo ha richiesto, senza estendersi agli altri convenuti.

Il punto realmente approfondito riguarda le spese di giudizio, sul quale le parti hanno assunto posizioni contrapposte. Il collegio esclude che ricorrano le condizioni previste per la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, C.G.C. La verifica è condotta in termini di stretta legalità: la norma non attribuisce al giudice un potere discrezionale svincolato dal presupposto normativo.

In assenza di tali condizioni, le spese restano a carico del convenuto estinto. La Corte dà atto che le stesse sono state computate dalla Segreteria e le liquida a favore dell’erario dello Stato. Il capo accessorio segue dunque una regola propria, distinta da quella che governa l’estinzione del giudizio, e sopravvive alla definizione alternativa.

La decisione così composta — estinzione per il convenuto, spese a suo carico — chiude il giudizio per la posizione definita in rito abbreviato, lasciando impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulle posizioni degli altri soggetti evocati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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