Omessa revisione ISTAT costo costruzione e colpa grave tecnico responsabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 99 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento annuale del costo di costruzione all’indice ISTAT, previsto dall’art. 16, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, costituisce un obbligo giuridico vincolato, a contenuto tecnico e automatico, che grava direttamente sull’amministrazione comunale e sull’ufficio tecnico competente, con cadenza annuale e senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi. Esso non presuppone alcuna attività valutativa o discrezionale, trattandosi di una mera operazione di calcolo fondata su parametri predefiniti e dati ufficiali. La reiterata omissione di tale adempimento, protratta per oltre un decennio, integra una violazione manifesta di un obbligo di servizio e configura colpa grave in capo al responsabile del servizio, non essendo idoneo a escluderla il generico richiamo a criticità organizzative o al sovraccarico lavorativo. Il danno da mancata entrata assume carattere di certezza e attualità soltanto una volta decorso inutilmente il termine di prescrizione del credito; le disfunzioni organizzative, pur non incidendo sulla colpa né sul nesso causale, possono assumere rilievo ai fini della riduzione dell’addebito.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il responsabile dell’Area Tecnica di un Comune, chiedendone la condanna al pagamento di euro 26.926,50 per il danno erariale asseritamente arrecato all’ente. Secondo l’accusa, il convenuto avrebbe omesso, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2011, l’aggiornamento annuale ISTAT del costo di costruzione nelle pratiche edilizie, in violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001. La vicenda trae origine da una denuncia interna, seguita da un’articolata istruttoria che ha progressivamente rideterminato il pregiudizio, isolando la componente riconducibile al solo mancato adeguamento del parametro.
Il convenuto ha contestato sia la quantificazione del danno sia la sussistenza della colpa grave, richiamando la cronica carenza di personale dell’ufficio, la concentrazione di molteplici incarichi sulla propria figura e la marginalità dell’effetto economico per singola pratica. In via subordinata ha chiesto la riduzione proporzionale dell’addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. I primi compensano la collettività per il maggior carico urbanistico; il secondo costituisce una forma di compartecipazione del titolare del permesso all’incremento di valore del proprio patrimonio immobiliare e, avendo natura paratributaria, è dovuto anche in assenza di esecuzione materiale di opere. Entrambe le componenti sono quantificate su parametri di legge, e il comma 9 dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 prevede che, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali o in loro assenza, il costo di costruzione sia adeguato annualmente e autonomamente in ragione della variazione ISTAT.
Da qui il principio cardine: l’aggiornamento ISTAT è un obbligo giuridico vincolato, a contenuto tecnico e automatico, con forza self-executing, idoneo a supplire all’inerzia regionale. Esso non ha contenuto decisorio, ma consiste in un’operazione contabile di perequazione, con competenze meramente attuative e non deliberative, indipendentemente dalla forma dell’atto adottato. Nel caso di specie, la competenza rientrava tra quelle attribuite al convenuto quale responsabile dell’Area Urbanistica, tenuto a istruire e concludere i procedimenti edilizi.
Dalla documentazione emerge che, dopo l’ultimo aggiornamento disposto dallo stesso convenuto nel 2007, non risultano ulteriori adempimenti fino al 2021, quando il nuovo responsabile vi ha provveduto. L’omessa adozione dell’atto, protrattasi per oltre un decennio, integra violazione manifesta dell’obbligo di servizio: al convenuto spettava in via esclusiva adottare la determinazione di aggiornamento ovvero, in subordine, segnalare formalmente agli organi dell’ente la necessità di adempiere.
Sul piano soggettivo, la Corte ravvisa la colpa grave nella macroscopica negligenza di un adempimento chiaro, routinario e agevolmente eseguibile. Le difficoltà organizzative dedotte non escludono l’elemento soggettivo, non incidendo sull’obbligo giuridico automatico e vincolato, né giustificano la totale assenza di atti o segnalazioni formali. Quanto al danno, il Collegio qualifica la fattispecie come danno da mancata entrata, certo e attuale solo al momento dell’irreversibile estinzione del credito per prescrizione, e conferma il nesso causale con l’omissione.
La Corte accoglie parzialmente le contestazioni sulla riferibilità delle pratiche, escludendo dal computo quelle istruite dal nuovo responsabile e rideterminando il danno in euro 22.146,34. La difesa non ha però assolto l’onere di prova contraria sulla quantificazione, non fornendo calcoli alternativi o documentazione tecnica, e non è accoglibile l’istanza istruttoria, che si risolverebbe in iniziativa esplorativa sostitutiva dell’onere probatorio. Infine, in ragione delle condizioni operative caratterizzate da prolungata disfunzione organizzativa e concentrazione di mansioni, e in assenza di dolo, l’addebito è ridotto a euro 15.000,00.
Nota della Redazione
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