Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 205 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione, previsto dal modello 21 allegato al d.p.r. n. 194/1996, deve tenere distinti il carico, dato dalle somme riscosse, e lo scarico, dato dalle somme riversate in tesoreria. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” sostituisce indebitamente lo scarico e non costituisce una mera imprecisione formale, ma la carenza di un elemento essenziale, che rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto così redatto è inammissibile e non incardina validamente il giudizio di conto davanti alla Corte dei conti: la sua carenza originaria impedisce l’esercizio della funzione giurisdizionale e impone un nuovo deposito. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato, non quando difettino gli elementi che ne consentono la qualificazione giuridica.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile della riscossione di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2020. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 24 ottobre 2025, ha rilevato che il conto era stato reso in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e che, nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA”, erano stati indicati gli incassi tramite POS in luogo dei versamenti. Ha quindi concluso per la pronuncia preliminare di inammissibilità e, in subordine, per l’irregolarità del conto o per il rigetto nel merito per mancata corrispondenza tra entrate e uscite.
L’agente contabile ha resistito sostenendo che le somme riscosse con pagamento elettronico non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente: la sua attività si limiterebbe alla verifica amministrativa dell’avvenuto pagamento, senza maneggio di denaro pubblico. Ha aggiunto che le irregolarità rilevate sono solo formali, che la gestione è ricostruibile tramite le scritture contabili e gli estratti conto di tesoreria, che non risultano ammanchi né danno erariale e che ha operato in buona fede, chiedendo il discarico dei conti giudiziali. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di rendicontazione previsti dal d.p.r. n. 194/1996. Per l’attività dell’economo è previsto il modello 23, che dà conto delle anticipazioni e dei rimborsi; per l’agente contabile della riscossione è previsto il modello 21, che deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione, i versamenti in tesoreria con il numero di quietanza e il relativo importo, i totali e le note. La forma e i contenuti del conto sono essenziali ai fini dell’indefettibilità del giudizio, perché al giudice contabile è richiesta una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione.
In questa prospettiva il Collegio richiama i due pilastri del conto: il carico, che è l’ammontare delle somme riscosse e genera il debito dell’agente verso l’erario, e lo scarico, che è l’ammontare delle somme riversate in tesoreria e che estingue, in tutto o in parte, quel debito. Ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita; i versamenti non possono confondersi con le riscossioni, perché sono due colonne distinte e imprescindibili. La giurisprudenza contabile citata conferma che il conto va esaminato nella sua interezza, che non sono ammesse deroghe all’obbligo di completa e idonea rappresentazione e che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può giustificare omissioni.
Sulla questione preliminare della inclusione degli incassi tramite POS, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente secondo cui il maneggio di denaro va inteso in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti contabili, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale anche per tali modalità di incasso.
Chiarito ciò, il conto in esame risulta non correttamente strutturato: nella sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” figurano esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni come versamenti non è una mera imprecisione formale, ma la carenza di un elemento essenziale, perché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, impedendo di sapere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio.
Il Collegio richiama il principio per cui il conto redatto su modello irrituale, ma contenente gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, risponde comunque alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale. Nel caso di specie manca invece proprio l’elemento che documenta il riversamento, sicché l’atto non può essere qualificato rendiconto né conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. La completezza del conto è condizione del sindacato giurisdizionale sulla gestione delle risorse pubbliche: l’assenza degli elementi essenziali è un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio, determinandone l’inammissibilità, senza che il giudice possa supplire alle omissioni del contabile o ricostruire autonomamente la gestione. Il conto è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito; nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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