Estinzione per rinuncia senza accettazione della parte non costituita (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 319 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo, ai sensi dell’art. 110 c.g.c., produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme. Tale accettazione è necessaria soltanto nei confronti della parte costituita, che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che, in coerenza con il principio di economia processuale, la rinuncia determina l’estinzione del giudizio anche senza accettazione dell’Amministrazione resistente non costituita. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in quiescenza, aveva chiesto la riforma del decreto n. 2135 del 5 agosto 2019 e l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione mediante la valorizzazione dei contributi versati nel periodo di permanenza in ausiliaria. Domandava altresì gli arretrati, gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. e la rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.

Nelle more del giudizio il ricorrente depositava atto di rinuncia, avendo proposto il ricorso dinanzi a una Sezione della Corte dei conti territorialmente incompetente per mero errore, e chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio. All’udienza il difensore ribadiva la rinuncia e la causa era trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene agli effetti della rinuncia agli atti in un giudizio in cui la parte resistente non si sia costituita. Il giudice muove dall’art. 110 c.g.c., secondo cui la rinuncia può essere fatta in qualunque stato e grado della causa e produce effetto solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme.

Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile, che in coerenza con il principio di economia processuale ha chiarito come l’accettazione sia necessaria solo con riferimento alla parte costituita, la quale potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio (Sez. Puglia, sent. n. 803/2019; Sez. Liguria, sent. n. 35/2021).

Nel caso di specie l’Amministrazione resistente non era costituita e non risultava che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, le fosse stato notificato. Difetta dunque il presupposto soggettivo che rende necessaria l’accettazione: non vi è una parte processuale che possa avere interesse alla prosecuzione.

Su queste basi il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente. La Corte applica quindi l’art. 110, comma 7, c.g.c., che esclude la pronuncia sulle spese in caso di estinzione del processo, e dispone l’annotazione a tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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