Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 121 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione, redatto in difformità del modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e con l’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA“, è inammissibile. La sostituzione dei versamenti con gli incassi elettronici determina la carenza di un elemento essenziale del conto, poiché rende impossibile la verifica dello “scarico” e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Le riscossioni tramite POS e carta di credito rientrano nella nozione ampia di “maneggio di denaro“, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale. Il conto incompleto non consente l’instaurazione valida del giudizio di conto, non essendo il giudice tenuto a supplire alle omissioni del contabile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dall’agente contabile della riscossione di un ente locale, relativamente all’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore, con relazione del 15 ottobre 2025, ha rilevato che il conto risultava non correttamente strutturato: privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti indebitamente dall’inclusione degli incassi tramite POS nella relativa colonna del modello 21. Ha quindi concluso per la pronuncia preliminare di inammissibilità del conto, carente dei requisiti minimi essenziali.
L’agente contabile si è costituito con memoria depositata il 19 marzo 2026. Ha sostenuto che le somme riscosse elettronicamente non entrano mai nella sua disponibilità materiale, essendo accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di pubblico denaro. Ha invocato il carattere meramente formale delle irregolarità, l’assenza di ammanchi e di danno erariale, la buona fede e la piena trasparenza della gestione, chiedendo il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dei modelli di conto. Il d.p.r. n. 194/1996 prevede per l’economo il modello 23 e per il riscuotitore il modello 21, con dati e informazioni differenziati in ragione della diversa natura della gestione dei fondi pubblici. Nel modello 21 devono essere indicati gli estremi della riscossione, con specifica annotazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo.
Il conto giudiziale, osserva la Corte, deve fornire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I suoi pilastri sono il “carico“, che individua l’ammontare delle somme riscosse e genera il debito dell’agente, e lo “scarico“, che indica le somme riversate alla tesoreria dell’ente ed estingue il debito. La corretta e distinta rappresentazione di questi due aggregati è imprescindibile, perché incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Vengono richiamati i principi secondo cui il conto va esaminato nella sua interezza e la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa rappresentazione (Sez. Molise 25/2018; Sez. Veneto 238/2022; Sez. Piemonte 144/2011).
Sul maneggio di denaro, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile: l’espressione va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avviene tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto. Sono richiamate Corte conti Toscana n. 285/2017, Corte conti Sardegna n. 294/2018 e la Sezione Calabria n. 176/2022, secondo cui la modalità di versamento non incide sulla titolarità giuridica del munus di agente contabile.
Nel caso concreto, il conto presenta nella sezione dei versamenti in tesoreria esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di elemento essenziale, poiché non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e impedisce di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è quindi non verificabile. Richiamata C. Conti Sez. I n. 14/1985 — secondo cui il conto su modello irrituale è qualificabile come giudiziale se contiene gli elementi richiesti — il Collegio osserva che nella specie manca proprio l’elemento essenziale. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di nuovo deposito del conto e nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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