Riassunzione del giudizio di parificazione dopo declaratoria di incostituzionalità (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 147 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte costituzionale accoglie la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla sezione regionale di controllo nel giudizio di parificazione, il giudizio sospeso è riassunto d’ufficio o su istanza delle parti. La sezione fissa un termine alle parti per contraddire in merito all’incidenza della declaratoria di incostituzionalità sul prosieguo del giudizio e rinvia a separato provvedimento la fissazione dell’udienza di trattazione. Il thema decidendum del giudizio riassunto resta circoscritto alle poste contabili già attinte dalla questione, non estendendosi alle voci di rendiconto già escluse dalla sospensione.
Il Fatto
La sezione regionale di controllo per l’Umbria ha parificato il rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2024 ad eccezione dei capitoli di spesa 2490_S e 4821_S, per i quali ha sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. La questione era stata sollevata dalla stessa sezione con l’ordinanza n. 3/2025/PARI in relazione a una disposizione regionale in materia di spesa.
Con la sentenza n. 150/2025 la Corte costituzionale ha accolto le censure. Sono seguite le istanze di riassunzione della Regione e della Procura regionale della Corte dei conti. La sezione ha quindi pronunciato il provvedimento di riassunzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale già scrutinata. La decisione elimina l’ostacolo che aveva determinato la sospensione del giudizio di parificazione in relazione alle poste contabili interessate.
La riassunzione consegue alla caducazione della norma oggetto e alla necessità di rideterminare l’esito del controllo sulle voci di spesa già investite dalla questione. Il giudizio riassunto non è un nuovo giudizio, ma la prosecuzione di quello sospeso, con il medesimo oggetto e le medesime parti.
La sezione assegna alla Regione e alla Procura regionale il termine del 21 novembre 2025 per contraddire in ordine all’incidenza della declaratoria sul prosieguo. La scansione processuale è funzionale a raccogliere la posizione delle parti prima della fissazione dell’udienza di trattazione, che avverrà con separato provvedimento.
La formula prescelta dall’organo di controllo conferma il raccordo tra controllo di legittimità contabile e giudizio di costituzionalità in via incidentale. La sezione non anticipa alcuna valutazione di merito: si limita a riaprire il contraddittorio, riservando alla fase successiva ogni determinazione sull’esito della parificazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.