Inammissibile il conto giudiziale che indica gli incassi POS come versamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 175 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione, redatto secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, è inammissibile quando nella sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” siano indicati, in luogo dei versamenti, gli incassi effettuati tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni elettroniche come versamenti non costituisce una mera imprecisione formale, ma determina la carenza di un elemento essenziale del conto, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto così formato non è idoneo a incardinare il giudizio di conto, con conseguente necessità di un nuovo deposito. La nozione di maneggio di denaro comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga mediante POS, carta di credito, subagenti o conto corrente postale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune abruzzese per l’esercizio finanziario 2019, relativo alla gestione dei riscuotitori speciali interni per oneri di urbanizzazione. Il magistrato relatore ha sollevato al Collegio una serie di criticità, rilevando che il conto risultava non correttamente strutturato, in quanto privo dei versamenti, sostituiti indebitamente dall’inclusione degli incassi tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” del modello 21.
L’agente contabile si è costituito con memoria, sostenendo che le irregolarità attengono a profili meramente formali della rendicontazione, senza riflessi sulla responsabilità contabile. Ha dedotto che le somme riscosse mediante pagamenti elettronici non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di pubblico denaro. Ha inoltre eccepito l’assenza di ammanchi, di incongruenze e di danno erariale, invocando la buona fede e chiedendo il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo della sua ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996. Per il conto dell’economo è previsto il modello 23, che deve indicare l’anticipazione e i rimborsi; per l’agente contabile della riscossione il regolamento prevede il modello 21, che deve contenere le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza, gli importi e i totali.
Da tale normativa la Corte desume che il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I pilastri di tale rappresentazione sono il carico, che esprime l’ammontare delle somme riscosse e genera il debito dell’agente, e lo scarico, che indica le somme riversate alla tesoreria dell’ente ed estingue, in tutto o in parte, quel debito. La distinta indicazione dei due aggregati incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare. Versamenti e riscossioni sono colonne distinte e imprescindibili.
Il Collegio aderisce poi all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile secondo cui l’espressione maneggio di denaro va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione è effettuata da altri soggetti, come subagenti, POS o conto corrente postale. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale anche per gli incassi con carta di credito.
Su questa base il conto esaminato risulta non correttamente strutturato, poiché nella sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” figurano esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni elettroniche come versamenti integra la carenza di un elemento essenziale, rende impossibile la verifica dello scarico e impedisce di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è pertanto intrinsecamente non verificabile.
La Corte richiama il principio per cui il conto redatto su modello irrituale, ma contenente gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze), risponde comunque alle finalità cui è preordinato e può qualificarsi conto giudiziale. Nella specie, al contrario, manca l’elemento che documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, con la conseguenza che l’atto non può qualificarsi rendiconto né conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. Le Sezioni Riunite hanno chiarito che l’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio. L’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il Collegio dichiara quindi il giudizio inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto, e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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