Acquisizione di partecipazione in società in house: sostenibilità finanziaria e carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 2 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisto di una partecipazione societaria da parte di un ente pubblico deve essere autorizzato con deliberazione del consiglio comunale e deve risultare coerente con i vincoli finalistici di cui all’art. 4 TUSP, con particolare riferimento allo svolgimento di attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. L’atto deliberativo deve essere analiticamente motivato, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, TUSP, in ordine alla sostenibilità finanziaria dell’operazione, declinata nel duplice profilo oggettivo (capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario) e soggettivo (compatibilità dell’investimento con la situazione finanziaria dell’ente), nonché alla convenienza economica rispetto alle alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La verifica della sostenibilità finanziaria da parte della Corte dei conti ha ad oggetto la completezza, l’adeguatezza e l’approfondimento dell’istruttoria condotta dall’amministrazione, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell’operazione deliberata. Il parere positivo sull’acquisizione può essere espresso pur in presenza di carenze motivazionali, ove la scelta dell’ente risulti compresa nel contesto di un affidamento in house providing già deliberato a livello di bacino, residuando un margine di discrezionalità assai ridotto.

Il Fatto

Il Comune di Rialto (SV) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 19 novembre 2025, con cui è stata approvata l’acquisizione di n. 220 azioni della società Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. (SAT S.p.A.), del valore complessivo di euro 501,60, pari allo 0,00398% del capitale sociale.

L’operazione è finalizzata all’affidamento diretto alla società del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo il modello dell’in house providing. L’affidamento del servizio, per la durata di quindici anni, era stato già disposto dalla Provincia di Savona, quale ente capofila del bacino provinciale, con deliberazione dell’8 agosto 2023 in favore di SAT S.p.A.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato il rispetto delle regole di competenza, rilevando che l’acquisto è stato autorizzato con deliberazione del consiglio comunale, in conformità all’art. 7, comma 1, lett. d), TUSP, e che la società rientra tra le tipologie societarie consentite dall’art. 3 TUSP. Quanto al vincolo finalistico dell’art. 4 TUSP, l’acquisizione è stata ritenuta coerente con le finalità statutarie dell’ente, in quanto diretta all’affidamento di un servizio pubblico di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle previsioni statutarie che definiscono i caratteri istituzionali della società e il limite dell’80% del fatturato realizzato per conto dei soci pubblici.

Con riguardo alla sostenibilità finanziaria, la Sezione ha richiamato il duplice profilo, oggettivo e soggettivo, delineato dalle Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. Sotto il profilo oggettivo, la delibera e gli allegati non esprimono specifiche considerazioni sulla capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, né recano un business plan o forme analoghe di analisi di fattibilità. Sotto il profilo soggettivo, la relazione illustrativa si limita a precisare che l’importo trova copertura nel bilancio dell’ente e che la cifra investita non è, in termini assoluti, rilevante, senza svolgere valutazioni prospettiche circa il potenziale impatto sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, ad esempio in termini di eventuali accantonamenti ex art. 21 TUSP.

In ordine alla convenienza economica e al confronto tra le possibili forme di gestione, la relazione illustrativa ha operato un raffronto tra l’affidamento a società in house e le ipotesi alternative, ma la delibera non contiene un confronto analitico tra i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle diverse soluzioni in considerazione della qualità del servizio, né un calcolo dettagliato dei rispettivi costi e benefici. Le motivazioni sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità sono state ritenute non sufficientemente argomentate.

La Sezione ha nondimeno ritenuto che le carenze motivazionali non ostino al parere positivo, considerati la scelta già operata in sede provinciale di affidamento in house per l’intero bacino e il conseguente scarso margine di discrezionalità residuante in capo al Comune di Rialto, la cui partecipazione appare funzionale all’affidamento del servizio già di fatto svolto dalla società dal 1° dicembre 2023. Con riferimento alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, la Sezione ha preso atto di quanto rappresentato dall’ente in ordine all’integrazione dei criteri della giurisprudenza Altmark, pur ravvisando una carenza motivazionale in relazione al quarto criterio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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