Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 170 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale dell’agente della riscossione redatto sul modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 deve rappresentare in modo completo e verificabile le operazioni di carico e di scarico. L’indicazione degli incassi effettuati tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA”, in luogo dei versamenti effettivamente eseguiti, costituisce errore concettuale e non mera imprecisione formale: difetta un elemento essenziale del conto, perché rende impossibile la verifica del trasferimento dei fondi all’ente. Il conto così redatto è inammissibile e non consente l’instaurazione valida del giudizio, con necessità di un nuovo deposito. Il giudice contabile non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti è investita del giudizio sul conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rilevato che il conto risulta strutturato in difformità dal modello 21, in quanto privo dei versamenti e sostituito indebitamente dall’inclusione degli incassi tramite POS nella colonna dei versamenti in tesoreria, con conseguente carenza di un elemento essenziale e impossibilità di verificare lo scarico.
L’agente contabile si è costituito sostenendo che una quota rilevante delle entrate è stata riscossa mediante pagamenti elettronici, somme mai entrate nella sua disponibilità materiale ma accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente. Ha quindi escluso il maneggio di denaro pubblico, ha qualificato i rilievi come meramente formali e ha chiesto il discarico dei conti, in assenza di ammanchi e di danno erariale. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dei modelli di conto. Il d.p.r. n. 194/1996 distingue il modello 23, previsto per l’economo, dal modello 21, previsto per l’agente della riscossione, nel quale devono essere indicati le generalità del contabile, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione, i versamenti in tesoreria con numero di quietanza e importo, nonché totali e note. Il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione: i versamenti non possono confondersi con le riscossioni, perché sono colonne distinte e imprescindibili.
I pilastri della rappresentazione sono il carico, cioè le somme riscosse che generano il debito dell’agente verso l’erario, e lo scarico, cioè le somme riversate in tesoreria che estinguono il debito. La loro corretta e distinta esposizione incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Sulla nozione di maneggio di denaro il Collegio aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile: essa comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti, POS o conto corrente postale, e parimenti per gli incassi con carta di credito. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto. Il Collegio richiama sul punto Corte conti Toscana n. 285/2017, Corte conti Sardegna n. 294/2018 e Corte conti Calabria n. 176/2022.
Ciò chiarito, il conto in esame non è correttamente strutturato: privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dagli incassi POS, non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e impedisce al giudice di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il Collegio richiama C. Conti Sez. I n. 14/1985: il conto redatto su modello irrituale può qualificarsi giudiziale se contiene comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924. Nella specie, invece, manca proprio l’elemento essenziale, così che l’atto non può qualificarsi rendiconto né conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio.
La completezza è requisito imprescindibile del sindacato del giudice contabile. L’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio. L’ordine di integrazione documentale, previsto in via residuale, opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente. Il Collegio dichiara pertanto inammissibile il giudizio, con necessità di un nuovo deposito del conto, e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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