Conto giudiziale irregolare e ammanco dell’agente contabile per omessa tenuta delle scritture (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 174 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile che non tenga i registri e non rispetti gli obblighi di scrittura non può essere discaricato, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. L’omessa tenuta della contabilità, rendendo necessaria la ricostruzione della gestione da parte del magistrato istruttore, integra di per sé irregolarità formale e sostanziale del conto. Sul piano sostanziale, l’ammanco riscontrato tra riscossioni e riversamenti non è ammesso a discarico se l’agente non prova che il danno non è a lui imputabile per negligenza o indugio, come richiede l’art. 194, comma 1, del R.D. n. 827/1924. Note difensive prive di supporto documentale non superano il riscontro istruttorio già acquisito. Ne segue la dichiarazione di irregolarità del conto e la condanna dell’agente alla restituzione della somma, oltre interessi legali dalla data di liquidazione fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile per la riscossione dei diritti di anagrafe di un Comune, in relazione all’esercizio finanziario 2019. Il magistrato istruttore, con relazione n. 6/24 del 28.02.2024, ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto sotto il profilo formale (mancata indicazione delle ricevute di versamento in tesoreria, mancata tenuta del registro di cassa, incongruenza del registro cartaceo delle carte d’identità, impossibilità di riscontro delle riscossioni) e sostanziale (mancato riversamento al Comune di riscossioni per €. 60,82).

L’agente ha inviato, a mezzo PEC, una breve memoria difensiva sostenendo di aver consegnato al pensionamento il registro di cassa regolarmente aggiornato e prospettando alcune incongruenze nei dati (giacenza carte d’identità, numero di carte emesse e di CIE), con risultanze finali che, nella sua prospettazione, avrebbero dovuto attestarsi su €. 6.767,16. Nessuno è comparso per l’agente e per l’Amministrazione all’udienza.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha dichiarato il conto irregolare sotto il profilo sia formale sia sostanziale. Sul piano formale, il Collegio ha rilevato che il conto non è stato trasmesso vistato per regolarità amministrativo-contabile, non è conforme al modello 21 previsto dal d.P.R. n. 194/1996, riporta solo i totali delle riscossioni distinte per tipologia e mese, e non contiene i riferimenti alle ricevute di riversamento in tesoreria. Il Segretario comunale ha attestato che il registro cartaceo per il rilascio delle carte d’identità non risulta congruente con i cartellini depositati e che non è stato rinvenuto alcun registro di cassa per i diritti sui certificati anagrafici.

Su questo punto la Corte ha richiamato l’art. 194, comma 2, del R.D. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture e nelle spedizioni o nel ricevimento del denaro. L’agente ha disatteso gli elementari obblighi di tenuta dei registri, costringendo la ricostruzione della gestione da parte del magistrato istruttore sulla base delle verifiche e attestazioni del Comune: per questa sola ragione la gestione non può dirsi regolare.

Sul piano sostanziale, il Collegio ha dato atto della completezza istruttoria svolta ex post dal magistrato istruttore. È attestato che nell’esercizio 2019 sono state rilasciate n. 55 carte d’identità cartacee e n. 294 carte d’identità elettroniche, con riscossione di diritti per €. 6.827,84. A fronte di tali riscossioni l’agente ha effettuato riversamenti per €. 6.767,02, documentati da diciotto reversali di incasso acquisite in istruttoria. Permane quindi un mancato riversamento di €. 60,82.

Le note difensive dell’agente, tese a ridimensionare le risultanze, sono state ritenute prive di supporto documentale. In ogni caso, le risultanze finali coincidono sostanzialmente con quanto evidenziato dal magistrato istruttore, divergendo per pochi centesimi, mentre restano documentate le riscossioni e quindi l’ammanco. Richiamato l’art. 194, comma 1, del R.D. n. 827/1924, l’agente non ha offerto prova della non imputabilità dell’ammanco a suo carico. La Sezione ha pertanto dichiarato il conto irregolare, condannandolo alla restituzione della somma, con interessi legali dalla data di liquidazione fino all’effettivo soddisfo, e al pagamento delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *