Moltiplicatore su base imponibile ultimo anno, non sull’intero imponibile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 96 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio del c.d. moltiplicatore, previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997, si applica incrementando il montante individuale dei contributi di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Tale incremento si somma agli imponibili dei mesi di servizio effettivamente prestati nell’ultimo anno e non si sostituisce ad essi. È quindi priva di fondamento giuridico la pretesa di moltiplicare per sei l’intero imponibile retributivo dell’anno di cessazione, conteggiando per intero l’imponibile annuale in luogo di quello dei mesi effettivamente lavorati. Una diversa lettura produrrebbe effetti distorsivi, omologando chi è cessato nei primi mesi dell’ultimo anno e chi è cessato al 31 dicembre.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con mansioni di Capo Squadra Esperto dal 1986 al 2019, è titolare di pensione liquidata con il sistema misto e in pagamento presso la sede INPS competente. Cessato dal servizio per raggiungimento del limite di età ordinamentale di 60 anni, e non potendo accedere all’istituto dell’ausiliaria perché il suo personale ne è escluso, ha chiesto all’Istituto il ricalcolo della pensione con l’incremento figurativo del c.d. moltiplicatore, ritenendo che dall’esame del Modello 5007 il beneficio non fosse stato inserito.
Non avendo ricevuto riscontro alla richiesta, ha agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto al ricalcolo, con condanna dell’Istituto agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo il parziale decorso dei termini prescrizionali e sostenendo di aver già riconosciuto il beneficio sin dalla fase di liquidazione, dapprima con l’atto del dicembre 2019 e poi con la riliquidazione del luglio 2024.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Sezione riguarda le modalità di applicazione dell’incremento del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997. La norma attribuisce al personale escluso dall’ausiliaria, che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e il cui trattamento sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, un montante individuale determinato con l’incremento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.
Dall’esame del foglio di calcolo depositato dall’INPS, la Corte rileva che il calcolo è stato effettuato correttamente. La base imponibile dell’ultimo anno di servizio, riferita al periodo dall’1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019, è stata incrementata di cinque volte ed è stata poi sommata alla base imponibile dei mesi da gennaio a settembre 2019, cioè ai mesi di servizio effettivamente prestati nell’ultimo anno. Il totale è stato moltiplicato per l’aliquota di computo del 33 per cento.
La Sezione ribadisce un principio già affermato in casi analoghi, secondo cui la misura delle cinque volte costituisce il parametro quantitativo dell’incremento dovuto e rappresenta un quid pluris rispetto a un dato di riferimento, aggiungendosi a ciò che era già dovuto. Poiché il ricorrente è cessato dal servizio il 1 ottobre 2019, la pretesa di moltiplicare per sei l’imponibile retributivo dell’ultimo anno, conteggiando così per intero l’imponibile del 2019 in luogo di quello dei mesi effettivamente prestati, non ha alcun fondamento giuridico.
La Corte sottolinea l’effetto distorsivo di una simile lettura, che determinerebbe una non ammessa omologazione tra chi è cessato nei primi mesi dell’ultimo anno di servizio e chi è cessato al 31 dicembre. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Il riconoscimento del beneficio, evincibile chiaramente solo dalla documentazione prodotta dall’Istituto, giustifica infine l’integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.