Inammissibile la domanda di pensione privilegiata per carenza di istanza amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 16 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la valida instaurazione del processo presuppone una preventiva pronuncia dell’amministrazione ovvero l’inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio rifiuto. Il ricorso che proponga domande sulle quali l’amministrazione non si sia pronunciata è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., salvo che sia stato notificato un formale atto di diffida a provvedere e sia decorso il termine di legge. La cessazione della materia del contendere, che il giudice dichiara anche d’ufficio, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini l’interesse ad agire e a contraddire, non essendo più conseguibile alcun risultato utile mediante l’intervento del giudice.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nel Corpo degli agenti di custodia dal 14/2/1981 fino al gennaio 2011, essendo stato posto in congedo per riforma dal 25/1/2011. Con istanza del 2/4/2014 ha chiesto la pensione privilegiata per la patologia “discopatia C6 e C7 con osteofitosi”, ritenuta dipendente da causa di servizio.

La sede INPS competente ha rigettato la domanda con provvedimento del 26.02.2020, negando anche l’una tantum per intervenuta prescrizione. Il ricorrente ha impugnato il diniego chiedendo l’ascrizione delle patologie alla TAB. A, Cat. 8°, d.P.R. n. 834/1981 e, in via subordinata, la liquidazione dell’una tantum. L’INPS ha eccepito la carenza di domanda amministrativa per le patologie di cui al verbale CMO del 2017.

La Motivazione della Corte

La prima domanda riguarda l’una tantum per due annualità per la patologia cervicale. L’INPS ha provveduto in autotutela a emendare il proprio errore, corrispondendo l’importo di € 3.813,37, e il ricorrente ha convenuto sulla cessazione della materia del contendere. La Corte dichiara pertanto cessata la materia del contendere, verificandosi la sopravvenuta eliminazione dell’interesse ad agire e a contraddire.

Le restanti domande concernono le ulteriori patologie di cui al verbale CMO n. 425/2017, per le quali è stata chiesta anche una riqualificazione, avvenuta nel frattempo ad opera della Commissione medica ospedaliera. Su questo punto il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver depositato istanza all’Istituto.

La Corte accerta che nel testo non emerge nessuna preventiva domanda amministrativa per tali patologie. L’INPS, eccependo l’inammissibilità, ha confermato che agli atti dell’Istituto non si rinviene alcuna espressa richiesta di attribuzione dei benefici invocati.

Trova quindi applicazione l’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., secondo cui i ricorsi sono inammissibili quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere. Il mancato espletamento della previa fase amministrativa è ostativo all’esame del ricorso.

La Corte dichiara pertanto inammissibile la domanda nella parte in cui chiede una diversa qualificazione delle patologie di cui al verbale CMO 2017 e la corresponsione della pensione privilegiata in forma di vitalizio.

In punto di spese, su una prima domanda è dichiarata la cessazione della materia del contendere, con applicazione della regola della soccombenza virtuale; sulle altre il ricorrente è rimasto sostanzialmente soccombente. L’art. 31, comma 3, cod. giust. cont. consente la compensazione quando il giudizio è definito su questioni pregiudiziali o preliminari, ma non fissa alcun automatismo. Non ravvisandosi ragioni per derogare alla regola della soccombenza, entrambe le parti risultano soccombenti e le spese sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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