Conto giudiziale irregolare e ammanco da riversamenti non provati (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 48 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile incaricato della riscossione è irregolare quando i dati del giornale di cassa non coincidono con quelli rappresentati nel conto e quando manca la documentazione necessaria all’esame della gestione. I chiarimenti e le rettifiche forniti in giudizio non sanano l’errata rappresentazione dei dati, se l’agente non ha ripresentato il conto rettificato e l’amministrazione non lo ha parificato. L’ammanco addebitabile all’agente contabile non può estendersi all’intero importo gestito se l’omessa esibizione documentale è ascrivibile all’amministrazione sanitaria e al gestore informatico, che abbiano disatteso un provvedimento del giudice contabile. Esso è invece limitato alle somme di cui il contabile non provi l’effettivo riversamento in tesoreria.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile incaricato della riscossione delle casse cup e delle prestazioni presso un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per l’esercizio finanziario 2013. Il Magistrato designato, in esecuzione di una precedente sentenza-ordinanza che aveva dichiarato la competenza territoriale e la procedibilità del conto, ha rilevato criticità nella fase di riscossione e di riversamento e significative carenze documentali.
L’amministrazione sanitaria ha depositato memoria difensiva sostenendo che la discordanza tra giornale di cassa e conto giudiziale dipendeva da un errore materiale di digitazione e che la documentazione mancante non era reperibile per una scelta del fornitore informatico. Con ordinanza collegiale istruttoria la Corte ha disposto l’acquisizione della documentazione tramite la Guardia di Finanza. All’esito, il Magistrato designato ha confermato il parziale difetto di prova documentale e il P.M. ha concluso per l’irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il conto irregolare sotto un duplice profilo. Il primo riguarda la discordanza tra i dati del giornale di cassa e quelli indicati nel conto giudiziale. I chiarimenti e le rettifiche rese in giudizio dall’amministrazione consentono di valutarne la rilevanza sostanziale e di attestare la concordanza dei dati, ma non valgono a sanare l’errata rappresentazione della gestione.
L’agente contabile, infatti, non ha ripresentato il conto rettificato all’amministrazione e quest’ultima non lo ha parificato. La regolarità formale del conto non è recuperabile attraverso la mera chiarificazione processuale dei dati.
Il secondo profilo riguarda la carente rappresentazione dei dati contabili, derivante dall’omessa trasmissione delle fatture e delle ricevute fiscali, delle note di credito relative a eventuali rimborsi e dell’elenco degli esenti dal pagamento. Tale omissione, però, non può essere addebitata all’agente contabile, considerata la responsabilità dell’amministrazione sanitaria e del gestore informatico, che hanno disatteso un provvedimento del giudice contabile impedendo al contabile di documentare per intero la propria gestione.
L’ammanco addebitabile all’agente contabile resta quindi circoscritto al parziale riversamento in tesoreria delle somme riscosse. Delle cinquanta ricevute di bonifico attestanti il riversamento, otto risultano illeggibili: il contabile non ha così fornito la prova dell’integrale riversamento. Ne deriva la responsabilità per l’ammanco corrispondente alla differenza tra il totale dell’importo riscosso risultante dal conto e il totale delle somme effettivamente riversate in forza dei bonifici leggibili.
La Corte condanna pertanto l’agente contabile al pagamento di tale importo, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, e alle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale.
Nota della Redazione
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