Rigetto dell’istanza di aggravamento per infermità di guerra accertata dall’UML (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 260 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate di guerra, l’istanza di aggravamento di infermità già indennizzata va accolta solo quando emerga un effettivo peggioramento della condizione clinica rispetto al primo accertamento, causalmente collegabile ai fatti che avevano giustificato la concessione dell’indennità. Il parere dell’UML presso il Ministero della Salute, reso dopo l’esame della documentazione e del ricorrente, se dettagliato, completo ed esaustivo, è idoneo a fondare la decisione di rigetto. La notevole distanza temporale dal riconoscimento originario e il normale processo di invecchiamento non integrano, di per sé, l’aggravamento dedotto.

Il Fatto

Il ricorrente era stato riconosciuto affetto da invalidità riportata per fatti di guerra, ascrivibile alla ottava categoria Tabella B, con indennità una tantum pari a tre annualità, per esiti di ferita alla mano destra. Il riconoscimento risaliva al 1962.

Ritenendo che l’infermità fosse peggiorata, presentava nel 2014 istanza di aggravamento. La Commissione medica di verifica non accoglieva l’istanza e il Ministero dell’economia e delle finanze respingeva la domanda. Il ricorrente impugnava la determina ministeriale davanti alla Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del trattamento più favorevole dalla domanda, oltre interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il giudizio ha ad oggetto l’istanza di aggravamento presentata per ottenere un trattamento privilegiato più favorevole rispetto a quello già riconosciuto. Il giudice ha disposto consulenza all’UML presso il Ministero della Salute, interpellato sul quesito se le infermità già indennizzate fossero da considerare aggravate.

Il parere, reso dopo l’esame della documentazione e con la partecipazione del ricorrente alle operazioni peritali, ha escluso l’aggravamento. L’organo di consulenza ha richiamato il principio secondo cui le amputazioni o perdite di parti degli arti possono aggravarsi solo in presenza di sopravvenuti processi infettivi o di una evoluzione peggiorativa della protesizzazione in termini di tollerabilità. Nel caso concreto non è emersa alcuna condizione aggravata rispetto al primo accertamento.

La Corte ha ritenuto il parere dettagliato, completo ed esaustivo, coerente con la documentazione medica al fascicolo e fondato su una coerenza logico-scientifica delle argomentazioni. Ne ha tratto il rigetto della domanda attorea.

Il giudice ha aggiunto che la notevole distanza temporale dal riconoscimento del 1962 e il normale processo di invecchiamento rendono attendibile la valutazione dell’organo di consulenza, che ha escluso le condizioni per l’accoglimento dell’istanza, causalmente collegabile ai fatti che avevano condotto al primo provvedimento di concessione.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolare complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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