Rinuncia agli atti accettata e estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 252 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile la rinuncia agli atti di causa non è un diritto potestativo idoneo a produrre da sola l’effetto estintivo del rapporto processuale, ma integra un negozio processuale che esige una scelta condivisa. L’estinzione del processo consegue all’accettazione della controparte, necessaria quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio. L’accettazione deve essere priva di riserve o condizioni. Una volta intervenuta la rinuncia accettata, ogni ulteriore statuizione del collegio è preclusa e il giudizio va dichiarato estinto.
Il Fatto
La ricorrente, azienda di trasporto pubblico locale, aveva iscritto a ruolo una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, trasmettendo la minuta al concessionario della riscossione. Quest’ultimo non aveva notificato la cartella di pagamento né atti interruttivi, così che il credito era caduto in prescrizione, come accertato dal giudice di pace in sede di opposizione.
La società convenne allora il concessionario davanti al giudice di pace per l’inadempimento contrattuale. Quel giudizio si chiuse con una sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione. La causa fu quindi riassunta davanti alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 17 c.g.c., con domanda di accertamento della responsabilità e di condanna al pagamento della somma, oltre al risarcimento del danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto confermato la propria giurisdizione, richiamando la giurisprudenza della Sezione su fattispecie analoghe, con la quale la controversia è ricondotta all’art. 172, lett. d), c.g.c. e si riconosce la legittimazione ad agire dell’azienda titolare del credito.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha però depositato dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse e di rinuncia agli atti, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., con richiesta di estinzione. L’udienza è stata rinviata per acquisire l’eventuale accettazione della controparte, che è poi pervenuta con accordo sulla compensazione delle spese.
La Corte ha ricostruito l’istituto muovendo da un principio consolidato: la rinuncia agli atti può essere fatta in ogni stato e grado del processo, ma produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme. L’accettazione non deve contenere riserve o condizioni e deve provenire dalle parti o da procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati.
Il collegio ha quindi richiamato la sentenza di appello contabile n. 381/2022, secondo cui la rinuncia non è un diritto potestativo, ma un negozio processuale con effetti estintivi che richiede una volontà condivisa. Ha poi ricordato l’insegnamento della Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 6850 del 2011): l’accettazione è necessaria solo quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione, perché l’accoglimento delle sue richieste potrebbe procurarle un’utilità maggiore della chiusura del processo.
Nel caso concreto la rinuncia è stata ribadita in udienza e accettata senza riserve dal concessionario. Di qui la declaratoria di estinzione del processo, con compensazione delle spese in forza dell’accordo intervenuto tra le parti.
Nota della Redazione
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