Ricalcolo quota retributiva pensione militare con aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 248 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il personale militare cessato dal servizio con un’anzianità utile, alla data del 31 dicembre 1995, compresa tra i 15 e i 20 anni ha diritto al ricalcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato e non le aliquote previste per il personale civile dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973. La regola vale anche quando l’anzianità al 31 dicembre 1995 sia inferiore ai venti anni, poiché l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 trova applicazione in forza del criterio dell’effettivo numero di anni maturati. La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza di un fatto nuovo successivo alla domanda e dell’accordo delle parti sulla eliminazione di ogni residuo contrasto.

Il Fatto

Il ricorrente, già Primo Maresciallo Luogotenente della Marina Militare, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico applicando sulla quota retributiva le aliquote dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, riservate al personale militare. L’anzianità utile maturata al 31 dicembre 1995 è di anni 17 e mesi 3. L’INPS aveva invece applicato le aliquote dell’art. 44 del medesimo T.U., previste per il personale civile.

Dopo una diffida del marzo 2020 rimasta senza riscontro, il ricorrente ha agito in giudizio. L’Istituto si è costituito deducendo di aver ri liquidato d’ufficio la pensione con l’aliquota del 2,44%, in applicazione della circolare n. 107 del 14 luglio 2021, con pagamento degli arretrati sulla rata di maggio 2024, e ha concluso per la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto respinto la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. A tal fine occorrono un fatto nuovo successivo alla proposizione della domanda, idoneo a eliminare integralmente la lite, e l’accordo delle parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto. Requisiti che nella specie non ricorrono.

Nel merito, la questione riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la pensione del militare che abbia maturato almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile.

Il giudice richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021, che ha composto il conflitto interpretativo sull’art. 54 del T.U. per il personale militare cessato con anzianità, al 31 dicembre 1995, inferiore ai venti anni ma compresa tra i 15 e i 18. Il principio affermato è che la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

La successiva sentenza n. 12/2021 delle Sezioni Riunite ha esteso il criterio al personale cessato con anzianità superiore a venti anni e inferiore a quindici al 31 dicembre 1995, confermando l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Alla luce di tale giurisprudenza, il ricorso è accolto parzialmente, con dichiarazione del diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile di anzianità maturata al 31 dicembre 1995. Sugli arretrati spettano interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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